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Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri

La definizione dello Stato:
Lo Stato → è un ente sociale che si forma quando, su un territorio determinato, un popolo si organizza giuridicamente e si sottopone alla autorità di un potere centrale.
Gli elementi costitutivi per l’esistenza dello Stato sono tre:
Un territorio, un popolo e la sovranità.

Il processo di formazione di uno Stato può essere di due tipi:
-la formazione primaria → si verifica quando lo Stato si costituisce senza modificare o estinguere altri Stati.
-la formazione secondaria → si verifica quando lo Stato si costituisce in seguito alla modificazione oppure all’estinzione di uno o più Stati preesistenti.

Dal punto di vista giuridico il termine “Stato” può assumere due significati diversi:
1. Lo Stato-comunità → è un’organizzazione costituita da un popolo stanziato su territorio e sottoposto a un’autorità centrale.
2. Lo Stato-apparato → in questo caso lo Stato è considerato la persona giuridica:
Insieme dei organi che esercitano il potere politico.

I caratteri principali dello Stato moderno sono:
1. ente originario → la sua legittimità non deriva da altri poteri. (cioè da altri Stati)
2. ente indipendente → non è subordinato ad altri enti. Significa che è indipendente verso gli altri Stati, che non possono imporre cosa fare.
3. ente rappresentativo → opera in nome dei cittadini. Le scelte dello Stato vengono presi da una maggioranza e non dall’intera collettività.
4. organizzazione territoriale → esercita i propri poteri in un preciso spazio geografico.
5. ente politico a fini generali → è finalizzato a soddisfare gli interessi di tutta la collettività.
6. ente necessario → perché appartenenza allo Stato è manifestata attraverso delle leggi stesse dello Stato.

2. IL TERRITORIO
Il territorio di uno Stato → è un elemento fisico, delimitato dai confini, su cui esso esercita il proprio potere (autorità). I confini dello Stato possono essere di due tipi:
1. I confini naturali → ad esempio un fiume
2. I confini convenzionali → stabiliti tramite accordi tra gli Stati.
Gli elementi del territorio sono:
-terraferma
-acque territoriali (mare)
-sottosuolo → se nel suolo trovo qualcosa lo devo consegnare allo Stato, in cambio di un premio.
-spazio aereo → lo spazio con l’aria respirabile/ fino alla atmosfera
-fiumi/laghi
-montagne/ghiacciai
-le navi e arei militari → anche loro vengono considerati il territorio dello Stato.
-sedi diplomatiche all’estero → viene considerato estensione del territorio dello Stato. Le sedi diplomatiche e diplomati stranieri sono immuni alla sovranità del paese ospitante.

La differenza tra navi e aerei militari/civili
-Navi e aerei militari → sono territorio dello Stato di cui portano la bandiera, non soggetti ai controlli da parte dei altri Stati. Si applicano le norme dello Stato a cui appartengono.
-Navi e aerei civili → sono territorio di uno solo se si trovano in una zona non soggetta alla sovranità di altri Stati (acque internazionali). Sono soggetti ai controlli dei altri Stati se la nave si trova sul territorio dell’altro Stato. Devono esporre la bandiera di appartenenza e la bandiera “della cortesia” → bandiera dello stato ospitante.

ONU → l’Organizzazione delle nazioni unite, l’organismo internazionale che sorveglia il rispetto del diritto internazionale.

3. Il popolo e la cittadinanza
1) Il popolo → l’insieme dei cittadini, cioè delle persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza.
La cittadinanza → è il vincolo di appartenenza di un determinato soggetto ad un determinato Stato.
2) La popolazione → l’insieme dei cittadini e non cittadini, che in un determinato momento vivono sul territorio dello Stato.
3) La nazione → insieme delle persone che hanno in comune origini storiche e caratteri culturali. Esistono i paesi multinazionali → paesi con più nazioni.

Il riconoscimento della cittadinanza, ci sono due modalità:
1. lo ius sanguinis → diritto di sangue, può essere considerato cittadino italiano chi nasce da un cittadino/a italiana.
2. lo ius soli → diritto di suolo, viene riconosciuto la cittadinanza a colui chi nasce sul territorio dello Stato.

L’acquisto della cittadinanza italiana → regolato legge 5 febbraio 1992.
Le modalità dell’acquisto della cittadinanza italiana. → pag. 19 tabella

La perdita della cittadinanza → può avvenire per rinuncia:
-se cittadino italiano se trasferisce all’estero e acquista cittadinanza di un altro Stato.
-se svolge presso altro Stato un incarico pubblico che richiede obbligo di fedeltà verso esso.

La doppia cittadinanza → se nasce in un paese e ha il genitore di un altro Stato. La legge ammette la possibilità di avere doppia cittadinanza.

4. La condizione giuridica degli stranieri in Italia
I stranieri → i soggetti che non hanno la cittadinanza italiana. In Italia, l’articolo 10 della Costituzione regola lo straniero:
“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.”

Ci sono due tipi dei stranieri:
1) Appartenenti alla Unione Europea → a partire dal Trattato di Maastricht(1992), tutti i cittadini europei hanno piena libertà di circolazione e di soggiorno in Italia e in tutti i paesi dell’EU.
2) Cittadini extracomunitari → c’è un numero fissi dei stranieri da ammettere ogni anno sul territorio italiano. Il ingresso è consentito solo allo straniero in possesso:
- di passaporto valido
- di visto d’ingresso
Dopo l’ingresso sul territorio italiano, lo straniero deve richiedere entro 8 giorni dall’arrivo il permesso di soggiorno:
- turismo → 3 mesi
- lavoro stagionale → 6 mesi
- studio → 1 anno
- lavoro subordinato → 2 anni

La carta di soggiorno → può essere richiesta da straniero regolarmente residente in Italia per 6 anni ed è un documento senza limiti di validità.

Il diritto di asilo → consiste nella facoltà, concessa a quegli stranieri che lo richiedano per motivi di sicurezza, di poter risiedere nel nostro territorio in quanto il loro Paese non concede loro l’esercizio delle libertà che sono riconosciute nella prima parte della Costituzione.

Estradizione → è un istituto giuridico che permette ad un Stato di chiedere di consegnare un imputato o condannato che era rifugiato sul territorio di un altro Stato.
La Costituzione Italiana afferma che l’estradizione non è ammessa nei confronti di stranieri che siano accusati di reati politici.

5. La sovranità
La sovranità → è l’esercizio del potere assoluto nei confronti dei cittadini, obbligandoli, mediante la minaccia di sanzioni, a rispettare le norme giuridiche. La sovranità si manifesta attraverso:
-il potere legislativo → spetta al Parlamento → produzione delle norme giuridiche.
-il potere esecutivo → spetta al Governo → esecuzione delle leggi e realizzazione degli interessi pubblici.
-il potere giudiziario → spetta al Magistrato → soluzione delle controversie e giudizio sui reati.