Art. 1484 codice civile: Evizione parziale | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1484 codice civile: Evizione parziale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’art. 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente (1).

Commento

Evizione parziale: si ha quando il compratore è privato di una parte del bene acquistato in seguito ad una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo che vanta su quella parte un diritto di proprietà [v. 832] o altro diritto reale [v. Libro III, Titolo II] (es.: Tizio acquista una casa che riteneva libera da pesi ed, invece, è soggetta a servitù di passaggio).

 

(1) Il compratore può ottenere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno [v. 1223]. Si applicano, però, le norme sull’evizione totale qualora, tenuto conto delle circostanze, risulti che il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario.

Giurisprudenza annotata

Vendita

In tema di compravendita, l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato il diritto nella sua estensione quantitativa, risulti inesistente la servitù attiva che il venditore abbia dichiarato nel contratto, si determina, al pari dell'ipotesi di esistenza di una servitù passiva non dichiarata, la mancanza di una "qualitas fundi", con conseguente applicazione dell'art. 1489 cod. civ., estensivamente interpretato, il quale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno. Cassa con rinvio, App. Salerno, 06/02/2008

Cassazione civile sez. II  24 giugno 2014 n. 14324  

 

In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera anche in ipotesi di espropriazione forzata ovvero di espropriazione per causa di pubblica utilità del bene, trattandosi di una particolare tutela che l'ordinamento attribuisce al compratore per il caso in cui sia disturbato o menomato nel godimento della cosa acquistata in conseguenza delle pretese fatte valere da terzi nei suoi confronti. Rigetta, App. Brescia, 03/08/2007

Cassazione civile sez. II  20 dicembre 2013 n. 28580  

 

In tema di compravendita, qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante, diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli art. 1483 e 1484 c.c., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale; con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai relativi termini di prescrizione, decorrenti non dalla conclusione del contratto, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia della cosa venduta.

Cassazione civile sez. II  21 dicembre 2012 n. 23818  

 

La domanda di risarcimento del danno, proposta dal compratore che lamenti la presenza sul bene acquistato di un diritto di servitù in favore di un fondo vicino, deve essere inquadrata nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 1489 c.c., la quale disciplina il caso in cui la cosa venduta risulti gravata da diritti, reali o personali, altrui, non essendo, invece, applicabile l'art. 1494 c.c., che ammette il medesimo compratore a chiedere il risarcimento per i vizi della cosa, diversamente consistenti in un difetto materiale o funzionale del bene.

Cassazione civile sez. II  28 dicembre 2011 n. 29367  

 

In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli art. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.

Cassazione civile sez. II  12 ottobre 2009 n. 21625

 

La sopravvenuta mancanza di vantaggi giuridici promessi a causa dell'emersione di oneri o diritti reali o personali che ineriscono alla cosa venduta e ne diminuiscano il libero godimento non costituisce evizione ma integra la diversa garanzia per limitazioni di godimento o oneri prevista dall'art. 1489 c.c. (nel caso di specie, la Cassazione ha respinto la domanda di evizione parziale promossa dall'acquirente di appartamento con accessorio posto auto contro il diritto dei condomini riconosciuto in sede giudiziale di precludere l'utilizzo di detto cortile a parcheggio). (Cassa App. Napoli 14 gennaio 2003).

Cassazione civile sez. II  25 settembre 2008 n. 24055  

 

L'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative, mentre se la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integra l'acquisizione patrimoniale trova applicazione l'art. 1489 c.c. riguardante i vizi della cosa venduta. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della facoltà d'uso della corte condominiale comune, come area destinata a posto macchina scoperto per i condomini, prevista espressamente nel trasferimento immobiliare, non potesse integrare l'azione di garanzia per evizione parziale).

Cassazione civile sez. II  25 settembre 2008 n. 24055  



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