Diritto Privato - CAPITOLO XLI LA COMPRAVENDITA è il contratto che ha per oggetto il trasferimento - Studocu
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CAPITOLO XLI

LA COMPRAVENDITA è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo, che è elemento essenziale della vendita e consiste in denaro. Il prezzo deve essere determinato o determinabile altrimenti il contratto è nullo. Il codice prevede criteri legali di determinazione del prezzo, in difetto di apposita previsione delle parti. La vendita è un contratto consensuale. La vendita può avere per oggetto un’eredità o una quota di eredità, ovvero un’azienda. La vendita ha effetti reali, produce automaticamente in virtù del solo accordo delle parti il trasferimento della proprietà della cosa o del diritto compravenduto, quando il contratto si riferisca ad una cosa determinata già esistente e appartenente al venditore. Il contratto ha efficacia obbligatoria la proprietà non passa subito al patrimonio dell'acquirente ma sorge dal contratto l’obbligo, a carico del venditore, di procurarne l’acquisto del compratore, Le figure più importanti di vendita obbligatoria sono: ● la vendita di cose generiche, in cui è necessaria l’individuazione degli specifici prezzi o masse o unità che si intendono consegnare e trasferire; ● la vendita alternativa; ● la vendita di cosa futura occorre che ai fini del trasferimento della proprietà che la cosa sia venuta ad esistenza; ● la vendita di cosa altrui, non è né nulla né annullabile. La vendita di beni immobili deve farsi per atto scritto, ed è soggetta a trascrizione. La forma scritta è richiesta anche per la promessa di vendita immobiliare che ora è suscettibile di trascrizione. Le obbligazioni principali del venditore sono: ● fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l’acquisto non è effetto automatico del contratto; ● consegnare la cosa al compratore. Questa obbligazione riguarda un aspetto diverso dal trasferimento della proprietà. Il trasferimento della proprietà avviene al momento della conclusione del contratto. La

consegna deve avvenire nel tempo e nel luogo fissati dal contratto. Per quanto riguarda il luogo della consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta, se entrambe le parti ne erano a conoscenza. ● garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. La legge attribuisce al compratore una particolare tutela per il caso in cui venga privato del godimento del bene acquistato o ne subisca una limitazione, per effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res. Vanno distinte varie ipotesi: ● evizione totale. L’espressione evizione deriva dal latino evincere ed allude alla situazione del compratore che sia rimasto soccombente nel giudizio instaurato contro di lui da un terzo che abbia rivendicato la proprietà del bene. Costituiscono evizione l’espropriazione forzata del bene o la sua espropriazione per causa di pubblica utilità cioè un ordine di distruzione della cosa. La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio: essa opera senza necessità di una specifica pattuizione. La garanzia è predisposta nell’interesse del compratore, questi può rinunciarvi o contentarsi di una garanzia minore, così come le parti possono stabilire che ne derivino effetti più gravi, il venditore risponde se l’evizione dipenda da un fatto suo proprio, ed è nullo ogni patto contrario. ● evizione parziale. Se l’evizione è soltanto parziale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione, altrimenti può ottenere una riduzione del prezzo. ● cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi. Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, il compratore può domandare la risoluzione del contratto, qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa se ne fosse stato a conoscenza, oppure una riduzione del prezzo. Vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. Se il bene venduto presenta vizi irrilevanti al compratore spetta una speciale tutela, nominata garanzia per i vizi.

Il compratore è tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo anche prima che il pagamento sia esigibile, se la cosa gli è stata consegnata ed è produttiva di frutti o altri proventi. La vendita con patto di riscatto è una vendita sottoposta a condizioni risolutiva potestativa: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. La vendita produce i suoi effetti ma questi vengono eliminati se il venditore dichiara di voler riscattare la cosa venduta e restituisce il prezzo e le spese sostenute per la vendita. A tutela del venditore è stabilito il patto con il quale quest’ultimo si impegni a restituire un prezzo superiore a quello incassato è nullo per l'eccedenza. Basta la dichiarazione di esercizio del diritto potestativo di riscatto, accompagnata dal pagamento, o dalla sua offerta reale, a far rientrare la proprietà nel patrimonio del venditore: non occorre un nuovo contratto di vendita in senso inverso rispetto al precedente. L’esercizio del diritto di riscatto è sottoposto ad un breve termine di decadenza, di 2 anni per i beni mobili, e di 5 per i beni immobili. Il termine è inderogabile ed improrogabile. Il patto di riscatto si distingue dal patto di retrovendita, che ha effetti obbligatori: esso obbliga il compratore alla stipulazione di un nuovo contratto di vendita. Diversa è anche la in diem addictio, che è la clausola con la quale si stabilisce che la vendita fatta resta caducata se entra un certo termine il venditore trova da vendere la cosa ad un altro acquirenti a condizioni migliori. La vendita di cose mobili costituisce il caso più frequente di compravendita, al quale il codice dedica apposite norme. Se la cosa venduta deve essere trasportata, il venditore si libera consegnando la cosa al vettore, la merce, e i costi del trasporto sono a carico del compratore. Sono salvi i patti o usi contrari. In tema di vendita con trasporto la prassi del commercio internazionale ha messo apposite clausole volte a regolare la distribuzione dei rischi e dei costi. La clausola comporta per il venditore l’obbliga di consegnare la polizza di assicurazione e, di regola, l’assunzione del rischio da parte del compratore dal momento in cui è avvenuto il caricamento sulla nave. In caso di vendita internazionale a distanza, la giurisdizione appartiene al giudice dello Stato nel quale i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

Apposite regole riguardano la tutela contro l'inadempimento delle regole: ● se il compratore non si presenta a ricevere la cosa venduta, il venditore può depositare in un pubblico deposito, a spese del compratore; ● se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto e a spese del compratore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un commissario nominato dal tribunale, ed ha diritto alla rifusione del minor prezzo incassato e al risarcimento del danno; ● se è il venditore a non adempiere il contratto, il compratore può farle acquistare a spese del venditore, sempre per mezzo di un commissario, e ha il diritto al maggior costo sostenuto e al risarcimento del danno. E’ previsto un particolare mezzo di risoluzione del contratto, se una delle parti offre la propria prestazione, e l’altra non l’accetta il contratto si risolve di diritto, la risoluzione ha luogo però solo se la parte non dichiara di volersene avvalere entro 8 giorni dalla scadenza del termine, altrimenti si applicano le regole generali sulla risoluzione del contratto. Figure particolari di vendite mobiliari sono: ● la vendita con riserva di godimento; ● la vendita a prova; ● la vendita su campione; ● la vendita su documenti; ● la vendita a termine di titoli di credito. Dal 1 dicembre 1988 è in vigore in Italia la convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili detta una disciplina uniforme applicabile a tutti i casi in cui siano compravendute merci tra parti, le cui sedi di affari si trovano in stati differenti. La disciplina della vendita nel tempo si è arricchita di un insieme di norme dedicate alla vendita dei beni mobili di consumo. La disciplina delle vendite di consumo ha introdotto in luogo delle tradizionali garanzie per i vizi e difetti di qualità della cosa venduta, la figura del difetto di conformità. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore un bene conforme a quello stabilito nel contratto. Il requisito della conformità si presume sussistente quando il bene è: ● idoneo all’uso al quale è destinato abitualmente o all'uso particolare che l'acquirente intendeva farne. Corrispondente alla descrizione fatta dal venditore o al bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello, dotato delle qualità o prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, o che il compratore poteva attendersi anche sulla base della dichiarazioni o della pubblicità commerciale del venditore.

In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, purché il rimedio prescelto non imponga al venditore costi, sproporzionati, quando ciò non sia possibile, il consumatore ha diritto dalla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro 1 anno dal momento in cui il bene è stato consegnato fosse già sussistente al momento della consegna del bene. Quanto al diritto alla consegna il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. In tal caso di inadempimento il consumatore può invitarlo ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. ● Un cenno alla disciplina relativa al passaggio del rischio. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra in possesso dei beni. Il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista. Nella vendita a rate, le parti stabiliscono che il prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo, e per trasformare, che la proprietà passi al compratore solo quando sarà pagata l’ultima rata, del prezzo medesimo. L’effetto reale della vendita è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento integrale. Gli altri effetti della vendita si verificano in conseguenza della conclusione del contratto. Chi compra a rate non può alienare la cosa fin quando non ne ha acquistato la proprietà. Tuttavia, se una tale alienazione avviene, il terzo acquirente acquista la proprietà della cosa, se si tratta di cose mobili e se egli ne ha ricevuto in buona fede di possesso. Una particolare forma di pubblicità è istituita rispetto alle vendite relative a macchinari il cui prezzo sia superiore a 15,49 euro, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, a condizione che sia trascritta in un apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale e che la macchina si trovi ancora nel luogo in cui la trascrizione è stata eseguita. La legge ha voluto tutelare il compratore contro patti vessatori diffusi in questo tipo di vendita. Ha stabilito che il mancato, pagamento di una sola rata da luogo alla risoluzione solo se questa rata supera l’ottava parte del prezzo, e

che patto contrario non ha effetto, il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alla rata ancora a scadere, se il contratto è risolto per inadempimento del compratore, questi ha diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il diritto del venditore ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Sul piano economico la vendita con riserva della proprietà è una vendita a credito, garantita dalla proprietà del bene, il venditore concede un beneficio finanziario al compratore, in quanto gli permette di pagare con una dilazione rateizzata, nel contempo la riserva di proprietà assolve una funzione empirica di garanzia reale a favore del venditore, il quale se non viene pagato, può recuperare il bene del quale ha conservato la proprietà. Il venditore di un bene può sempre utilizzare lo strumento della vendita a rate, nell’ambito della propria attività commerciale, ma non potrà domandare al proprio cliente il pagamento di interessi sul prezzo dilazionato. La vendita di beni immobili deve farsi per iscritto e è soggetta a trascrizioni. Si distinguono in relazione alla determinazione del prezzo, la vendita a misura, in cui il prezzo è stabilito in proporzione delle unità di misura. Particolare importanza in materia va attribuita alla disciplina introdotta della L febbraio 1985 n. 47, volta a consentire una sanatoria degli abusi edilizi commessi in passato, ma anche ad impedirne rigorosamente di nuovi per il futuro. La legge ha previsto che gli atti inter vivos aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione sia iniziata dopo l’entrata in vigore della legge del 1985, sono nulli e non possono essere erogati, se in essi non risultano indicati, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire, ovvero del permesso rilasciato in sanatoria. La suprema corte ha chiarito che qualora nell’atto di compravendita l’alienante abbia indicato gli estremi del titolo urbanistico riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dalla conformità o della difformità dell costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato in atto. Il rigore della sanzione di nullità è temperato nel caso in cui le parti siano ricorse in un’omissione per mera dimenticanza o errore. Un’ulteriore disposizione prevede che gli atti traslativi di diritti reali relativi a immobili urbani debbano contenere a pena di nullità la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. La disposizione è significativa perché introduce un’ulteriore causa di nullità dei contratti.

Il mandato è fondato sull’intuitus personae, non si dà l’incarico di svolgere attività giuridica al proprio interesse a persona nella quale non si ha fiducia. Perciò la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario determinano l’estinzione del mandato, tranne che si tratti di mandato conferito nell’interesse del mandatario o di terzi. L'estinzione può verificarsi anche per dichiarazione unilaterale del mandante revoca o del mandatario rinunzia, comunicata all’altra parte. La revoca può essere così espressa come tacita. Se il mandato è conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi la revoca è ammessa solo per giusta causa. Il mandato si estingue anche per rinunzia del mandatario, salvo l’obbligo di corrispondere i danni se la rinuncia non è fondata su giusta causa, oppure se trattandosi di mandato a tempo indeterminato non è proceduta da congruo preavviso. LA COMMISSIONE è un mandato senza rappresentanza, che per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto di una parte committente, e in nome dell’altra commissionario. Il compenso che spetta al commissionario prende il nome di provvigione. Se il commissionario assume verso il committente la garanzia del buon esito dell’affare cioè risponde con il proprio patrimonio nel caso di inadempimento della persona con cui ha concluso il contratto, si dice che egli è tenuto allo star del credere, eh ha il diritto ad una maggiore provvigione. Per regola generale il contratto è consentito nell’ipotesi in cui gli elementi del contratto sono predeterminati in modo da escludere ogni possibilità di conflitto d’interessi con il rappresentante, lo stesso criterio vale nella rappresentanza indiretta, nel cui schema generale si inquadra la commissione. Qualora la commissione abbia per oggetto l’acquisto o la vendita di titoli nessuna lesione può subire il committente se i titoli o le merci sono rispettivamente venduti o acquistati dal commissionario anzichè da altra persona, se il prezzo è sempre lo stesso. E’ consentita l’entrata del commissionario nel contratto, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire o acquistare al prezzo detto le cose che rispettivamente deve acquistare o vendere. Anche il CONTRATTO DI SPEDIZIONE rientra nell’ambito del mandato senza rappresentanza. Con il contratto di spedizione una parte spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Lo spedizioniere è colui che si obbliga a eseguire il trasporto, trasferendo la merce da un luogo ad un altro. Anche in questo caso può verificarsi l’entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto. Poiché l’oggetto della prestazione dello spedizioniere consiste nel concludere un contratto di trasporto egli deve, nella scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto della merce, attenersi alle istruzioni del committente e in mancanza agire nel migliore interesse del mandante. L’imprenditore per distribuire i suoi prodotti, ha bisogno di sbocchi al mercato, di canali attraverso i quali promuovere i propri prodotti presso la potenziale clientela. Una figura cui si fa ricorso nel predisporre una rete distributiva è quella dell’agenzia. Con tale contratto un imprenditore detto preponente affida ad un agente l’incarico di promuovere nell’ambito di una zona territoriale assegnata per il procacciamento di contratti con i terzi. L’agente non stipula lui stesso i contratti con i clienti per conto dell’imprenditore ma si limita a trasmettere gli ordini che raccoglie nella sua zona e che il preponente è libero di accettare o meno. All’agente può essere conferito un potere di rappresentanza dell’imprenditore che però non è elemento essenziale del modello contrattuale, tipica dell’agenzia è l'attività di procacciamento della clientela. La disciplina codicistica dell’agenzia è stata nel tempo modificata ed integrata. Inoltre alla disciplina del rapporto l’agente e il preponente concorrono ad appositi accordi economici collettivi. Il contratto deve essere provato per iscritto. La retribuzione dell’agente è costituita da una provvigione sugli affari conclusi per suo tramite. Il diritto alla provvigione non è condizionato alla regolare esecuzione dell’affare, procacciato dall’agente, il quale può essere chiamato a restituire la provvigione da lui già riscossa soltanto nel caso in cui sia certo che il contratto al quale la provvigione si riferisce non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo qualsiasi patto più sfavorevole all’agente, L’agente sostiene tutte le spese per la propria organizzazione e sopporta il rischio economico dell’attività che svolge. L’agente deve essere considerato un imprenditore, non è raro che il ruolo di agente sia svolto non da una persona fisica ma da una società. Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Alla cessazione del rapporto l’agente può avere diritto ad

entrato in vigore il 1 febbraio 1989. In seguito è intervenuto il legislatore nazionale. La L. 6 maggio 2004 n ha espressamente regolato il contratto di affiliazione commerciale, definendolo come il contratto con il quale un imprenditore attribuisce ad un altro imprenditore un insieme di diritti relativi all’uso di marchi, insegne, denominazioni commerciali e gli fornisce assistenza tecnica e commerciale, inserendolo in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzazione determinati beni o servizi. Con l’affiliazione, l’affiliato confida che la capacità attrattiva dalla rete gli procurerà un certo avviamento ma rinuncia a gran parte della propria autonomia imprenditoriale, perché deve seguire le politiche di vendita dell’affiliante e opera con i segni distintivi del primo. La legge mira ad introdurre particolari tutele a favore degli affiliati. La legge prevede regole dettagliate circa il contenuto del contratto, che deve essere stipulato per iscritto e deve indicare le spese e gli investimenti iniziali a carico dell’affiliato, le modalità di calcolo delle royalties. Inoltre il contratto deve avere una durata minima sufficiente a consentire all’affiliato di ammortizzare l'investimento iniziale e comunque non inferiore a 3 anni. L’affiliante deve fornire all’affiliato specifiche indicazioni dell'affiliante stesso, sulla sua attività, sulla consistenza della rete allo scopo di permettergli di valutare adeguatamente la convenienza dell’ingresso del sistema. L’omissione di tali informazioni può determinare l’annullamento del contratto. L’affiliato non può trasferire la sede dell’impresa se questa sia indicata nel contratto, se non per cause di forza maggiore ed è tenuto alla cessazione del contratto ad osservare la massima riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione. Carattere fondamentale della MEDIAZIONE è l’intervento di una persona estranea alle parti, che, senza essere legata a nessuna di esse da rapporti di collaborazione o dipendenza, le mette in relazione tra loro per provocare la conclusione di un affare. Carattere connotante del mediatore è la sua indipendenza rispetto alle parti. Non esclude che egli possa agire su specifico incarico di una di esse, che gli abbia richiesto di attivarsi per procacciare un certo affare. Il mediatore ha diritto di compenso, la provvigione da entrambe le parti anche se abbia agito per incarico di una sola di esse, ma la provvigione gli spetta solo se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, vale a dire se tra l’attività del mediatore e la stipulazione dell’affare vi sia stato un nesso di causalità. Questo nesso va inteso con larghezza, può essere sufficiente avere

segnalato ad un interesse il potenziale contraente o avere comunque contribuito a facilitare il raggiungimento dell’accordo, non occorrendo che l’intervento del mediatore copra tutte le fasi della trattativa. Il mediatore è libero di adoperarsi o meno per favorire la stipulazione dell’affare ma se accetta uno specifico incarico è tenuto ad eseguirlo con diligenza. E’ obbligato a comportarsi con correttezza e buona fede nei confronti di entrambi le parti, rispetto alle quali deve conservare autonomia e indipendenza ed alle quali è tenuto a comunicare le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione di esso. Se il mediatore non ha reso noto ad una delle parti il nome dell’altra, risponde in proprio dell’esecuzione del contratto. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, ove l’affare non venga concluso, solo qualora abbia agito su uno specifico incarico di una parte e nei confronti di questa. LE VENDITE PIRAMIDALI consiste nella creazione di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mercato reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere beni o servizi. Colui che organizza la vendita permette a Tizio, che se riuscirà a reclutare altri venditori avrà diritto ad una provvigione anche sui prodotti venduti da ciascuno di essi. Tali forme di organizzazione delle attività di vendita sono vietate. Le norme esaminate riguardano la protezione dei soggetti reclutati nel sistema di vendita come potenziali operatori nell’attività distributiva. Quando il tentativo di coinvolgimento nella struttura piramidale sia rivolto ad un consumatore che qualifica come ingannevole la condotta di chi richieda al consumatore di pagare un contributo a fronte della possibilità di ricevere un corrispettivo qualora egli favorisse dall’entrata di altri consumatori nel sistema. CAPITOLO XLVII Con l’espressione RENDITA s’intende una prestazione periodica avente per oggetto denaro o una certa quantità di cose fungibili. Una rendita può essere costituita a fronte del trasferimento della proprietà di un bene o della cessione di un capitale. I due tipi più importanti sono: ● la rendita perpetua ● la rendita vitalizia

forma di previdenza del lavoratore, che nell’attuale concezione viene considerata come uno dei compiti dello Stato moderno. Il contratto di assicurazione è un contratto per adesione: la polizza contiene clausole contrattuali a stampa, alle quali si applicano gli artt 1341 e 1342 cc. L’art. 166 stabilisce che il contratto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, e che le clausole che prevedono decadenza, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico dell’assicuratore sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza. Spesso l’assicuratore non si può procurare le notizie necessarie per la stima del rischio e deve rimettersi alla lealtà dell’altro contraente. Le risposte inesatte o reticenti dell’assicuratore danno luogo all’annullabilità del contratto soltanto nell’ipotesi di dolo o colpa grave dell’assicurato. Qualora l'inesattezza non dipenda da dolo o culpa gravis l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto e l’indennità è ridotta in proporzione all’effettiva entità del rischio. Essenziale, nell'assicurazione, la determinazione dell’ambito temporale nel quale opera la copertura del rischio. La durata del contratto è stata negli ultimi anni oggetto di numerosi interventi del legislatore. Oggi l’art 1899 prevede che l’assicuratore possa proporre al cliente un contratto di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio. In tal caso l’assicuratore può recedere dopo lo sviluppo di 5 anni. Alle assicurazioni contro i danni si applica il principio indennitario, per effetto del quale l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può mai superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato: l’assicurazione è regolata e tutelata dal legislatore come atto di previdenza e come mezzo di conservazione del patrimonio e non può diventare fonte di arricchimento o di speculazione. L’assicuratore che ha pagato l’indennità può esercitare le azioni che spettano all’assicuratore contro i terzi responsabili del danno arrecato alla cosa. Inoltre l’art 12 sancisce la nullità delle assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento di sanzioni amministrative e di quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. Un particolare tipo di assicurazione è rappresentata dall’assicurazione della responsabilità civile: l’assicuratore si obbliga a tener indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti posti in essere dall'assicurato con dolo.

E’ una forma di assicurazione molto diffusa. Una particolare clausola detta clains made può ricorrere in tali contratti. Essa consiste nel prevedere che l’assicuratore terrà indenne l’assicurato dalle pretese risarcitorie di terzi pervenute durante il tempo di vigenza del contratto di assicurazione. Alla categoria di assicurazioni per la vita appartengono tutte quelle forme di assicurazione in cui la prestazione dell’assicuratore dipende dalla durata della vita umana. Si distingue tra assicurazione per il caso di morte e per il caso della vita, l’assicuratore si impegna a pagare un capitale o una rendita all’assicurato a partire dal raggiungimento di una determinata età. Una figura abbastanza frequente di assicurazione sulla vita è l’assicurazione a favore di un terzo: le parti stabiliscono che, alla morte dell’assicurato, l’indennità sia attribuita ad un terzo designato dalla persona che contrae l’assicurazione. Il diritto che il beneficiario acquista per effetto dell’assicurazione a suo favore non ha nulla in comune con il diritto che dalla morte di una persona nasce a favore del suo erede; non è un diritto preesistente nel patrimonio del defunto, si tratta piuttosto di un credito acquistato nei confronti dell’assicuratore. La riassicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore assicura presso un’altra impresa i rischi che ha assunto. Non costituisce una forma di cessione del contratto di assicurazione, perché nella cessione si sostituisce al contraente originario un terzo, invece il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore. CAPITOLO XLVIII Il contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo è la fideiussione. Il fideiussore è colui che garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore e non dà luogo ad alcun diritto reale. Il rapporto di fideiussore si stringe tra il creditore ed il fideiussore e esso è preceduto da un’intesa tra debitore e fideiussione può essere assunta anche se il debitore non ne ha conoscenza. La fideiussione ha natura accessoria, questa caratteristica è comune ai rapporti di garanzia reale, la garanzia sussiste in quanto esista l'obbligazione principale.

fideiussore è liberato se il creditore abbia fatto credito all’obbligato principale senza chiedere autorizzazione al fideiussore e pur sapendo che le condizioni del debitore erano tali da rendere notevolmente più difficili il soddisfacimento del credito. Dalla pratica del commercio internazionale si è diffusa una particolare forma di garanzia qualificata come garanzia autonoma o a prima richiesta. La parte che, nell’ambito di un contratto si trova ad essere titolare di crediti pecuniari, ha l’esigenza di avere sicurezza di incassare il proprio credito e dunque di tutelarsi contro due fondamentali rischi ai quali è esposto il creditore: quello che il debitore rifiuti il pagamento sollevando eccezioni di varia natura e quello che il debitore divenga insolvente. Il garante si impegna a versare al beneficiario l’importo stabilito alla sola condizione che costui gliene faccia richiesta essendo pertanto pattuito che il garante rinuncia formalmente ad opporgli qualsiasi tipo di eccezione: dove l’elemento caratterizzante dell’accordo in questione, ossia la autonomia dell’obbligazione assunta dal garante a differenza dell’elemento che connota la fideiussione, costituito dalla accessorietà di questo rispetto al debito dell’obbligato principale verso il creditore. Il fideiussore è tenuto a pagare ciò che è dovuto dal debitore principale cosicchè può opporre al creditore tutte le eccezioni che potrebbe opporre al soggetto nel cui favorire la fideiussione è stata rilasciata. Il garante si rivale poi nei confronti del suo mandante. L’anticresi è un contratto che aveva qualche diffusione dell'Italia meridionale dove era conosciuto con l’espressione significativa “godere a godere” o “godi godi”. In forza di tale contratto, il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi se dovuti e quindi al capitale. Il debitore gode il denaro prestatogli, il creditore il fondo. L’ipoteca è un diritto reale e attribuisce al creditore ipotecario la prelazione rispetto ai creditori chirografari o ai creditori ipotecari aventi un grado successivo; l’anticresi pur essendo soggetta a trascrizione e se trascritta, essendo opponibile ai successivi acquirenti del fondo non dà luogo ad un diritto di natura reale. L'anticresi richiede la forma scritta.

CAPITOLO XLIX

La transazione è il contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Senza il reciproco sacrificio non v’è transazione La corrispettiva della transazione è assicurata dalla reciprocità delle cessioni che le parti si fanno rispetto alle contrapposte pretese, che hanno dato luogo alla lite. Con le reciproche concessioni le parti possono incidere sui rapporti oggetto della contestazione, ma possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione. La transazione non può riguardare diritti indisponibili. Per ragioni analoghe è nulla, mentre la transazione relativa a rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito, è annullabile solo per iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità. Data l’importanza della transazione è richiesto che se la transazione ha per oggetto controversie relative a diritti reali su beni immobili. La transazione non può essere impugnata dalla parte che si convinca che avrebbe potuto affrontare vittoriosamente un giudizio sulla lite, invece di accettare di comporla, l’art 1969 c. stabilisce che non si può impugnare una transazione invocando un errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. Inoltre si può chiedere l’annullamento della transazione se questa è stata stipulata in base ai documenti che in seguito sono riconosciuti falsi, ovvero si venga a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui la stipulazione è stata conclusa. La transazione sostituisce la sentenza, eliminando il processo di cognizione: la cessione dei beni ai creditori tende ad evitare la procedura esecutiva, spesso lunga o laboriosa. La cessione è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di alienare tutti o alcuni suoi beni e di ripartire fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. La cessione s’intende fatta pro solvendo il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quando hanno ricevuto. Ai creditori è concessa una particolare azione di annullamento, se il debitore, pur dichiarando di cedere tutti i beni, ha nascosto una parte notevole di essi oppure occultato passività o simulato passività inesistenti: è logico presumere che i creditori avrebbero aderito alla cessione se avessero conosciuto l’effettiva consistenza del patrimonio del debitore. E’ richiesta la forma scritta.

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Il prezzo deve essere determinato o determinabile altrimenti il contratto è
nullo.
Il codice prevede criteri legali di determinazione del prezzo, in difetto di
apposita previsione delle parti.
La vendita è un contratto consensuale.
La vendita può avere per oggetto un’eredità o una quota di eredità, ovvero
un’azienda.
La vendita ha effetti reali, produce automaticamente in virtù del solo accordo
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compravenduto, quando il contratto si riferisca ad una cosa determinata già
esistente e appartenente al venditore.
Il contratto ha efficacia obbligatoria la proprietà non passa subito al
patrimonio dell'acquirente ma sorge dal contratto l’obbligo, a carico del
venditore, di procurarne l’acquisto del compratore,
Le figure più importanti di vendita obbligatoria sono:
la vendita di cose generiche, in cui è necessaria l’individuazione degli
specifici prezzi o masse o unità che si intendono consegnare e
trasferire;
la vendita alternativa;
la vendita di cosa futura occorre che ai fini del trasferimento della
proprietà che la cosa sia venuta ad esistenza;
la vendita di cosa altrui, non è nulla annullabile.
La vendita di beni immobili deve farsi per atto scritto, ed è soggetta a
trascrizione. La forma scritta è richiesta anche per la promessa di vendita
immobiliare che ora è suscettibile di trascrizione.
Le obbligazioni principali del venditore sono:
fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del
diritto oggetto dello scambio, se l’acquisto non è effetto automatico del
contratto;
consegnare la cosa al compratore. Questa obbligazione riguarda un
aspetto diverso dal trasferimento della proprietà. Il trasferimento della
proprietà avviene al momento della conclusione del contratto. La

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CAPITOLO XLI

LA COMPRAVENDITA è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo, che è elemento essenziale della vendita e consiste in denaro. Il prezzo deve essere determinato o determinabile altrimenti il contratto è nullo. Il codice prevede criteri legali di determinazione del prezzo, in difetto di apposita previsione delle parti. La vendita è un contratto consensuale. La vendita può avere per oggetto un’eredità o una quota di eredità, ovvero un’azienda. La vendita ha effetti reali, produce automaticamente in virtù del solo accordo delle parti il trasferimento della proprietà della cosa o del diritto compravenduto, quando il contratto si riferisca ad una cosa determinata già esistente e appartenente al venditore. Il contratto ha efficacia obbligatoria la proprietà non passa subito al patrimonio dell'acquirente ma sorge dal contratto l’obbligo, a carico del venditore, di procurarne l’acquisto del compratore, Le figure più importanti di vendita obbligatoria sono: ● la vendita di cose generiche, in cui è necessaria l’individuazione degli specifici prezzi o masse o unità che si intendono consegnare e trasferire; ● la vendita alternativa; ● la vendita di cosa futura occorre che ai fini del trasferimento della proprietà che la cosa sia venuta ad esistenza; ● la vendita di cosa altrui, non è né nulla né annullabile. La vendita di beni immobili deve farsi per atto scritto, ed è soggetta a trascrizione. La forma scritta è richiesta anche per la promessa di vendita immobiliare che ora è suscettibile di trascrizione. Le obbligazioni principali del venditore sono: ● fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l’acquisto non è effetto automatico del contratto; ● consegnare la cosa al compratore. Questa obbligazione riguarda un aspetto diverso dal trasferimento della proprietà. Il trasferimento della proprietà avviene al momento della conclusione del contratto. La

consegna deve avvenire nel tempo e nel luogo fissati dal contratto. Per quanto riguarda il luogo della consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta, se entrambe le parti ne erano a conoscenza. ● garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. La legge attribuisce al compratore una particolare tutela per il caso in cui venga privato del godimento del bene acquistato o ne subisca una limitazione, per effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res. Vanno distinte varie ipotesi: ● evizione totale. L’espressione evizione deriva dal latino evincere ed allude alla situazione del compratore che sia rimasto soccombente nel giudizio instaurato contro di lui da un terzo che abbia rivendicato la proprietà del bene. Costituiscono evizione l’espropriazione forzata del bene o la sua espropriazione per causa di pubblica utilità cioè un ordine di distruzione della cosa. La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio: essa opera senza necessità di una specifica pattuizione. La garanzia è predisposta nell’interesse del compratore, questi può rinunciarvi o contentarsi di una garanzia minore, così come le parti possono stabilire che ne derivino effetti più gravi, il venditore risponde se l’evizione dipenda da un fatto suo proprio, ed è nullo ogni patto contrario. ● evizione parziale. Se l’evizione è soltanto parziale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione, altrimenti può ottenere una riduzione del prezzo. ● cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi. Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, il compratore può domandare la risoluzione del contratto, qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa se ne fosse stato a conoscenza, oppure una riduzione del prezzo. Vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. Se il bene venduto presenta vizi irrilevanti al compratore spetta una speciale tutela, nominata garanzia per i vizi.

Il compratore è tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo anche prima che il pagamento sia esigibile, se la cosa gli è stata consegnata ed è produttiva di frutti o altri proventi. La vendita con patto di riscatto è una vendita sottoposta a condizioni risolutiva potestativa: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. La vendita produce i suoi effetti ma questi vengono eliminati se il venditore dichiara di voler riscattare la cosa venduta e restituisce il prezzo e le spese sostenute per la vendita. A tutela del venditore è stabilito il patto con il quale quest’ultimo si impegni a restituire un prezzo superiore a quello incassato è nullo per l'eccedenza. Basta la dichiarazione di esercizio del diritto potestativo di riscatto, accompagnata dal pagamento, o dalla sua offerta reale, a far rientrare la proprietà nel patrimonio del venditore: non occorre un nuovo contratto di vendita in senso inverso rispetto al precedente. L’esercizio del diritto di riscatto è sottoposto ad un breve termine di decadenza, di 2 anni per i beni mobili, e di 5 per i beni immobili. Il termine è inderogabile ed improrogabile. Il patto di riscatto si distingue dal patto di retrovendita, che ha effetti obbligatori: esso obbliga il compratore alla stipulazione di un nuovo contratto di vendita. Diversa è anche la in diem addictio, che è la clausola con la quale si stabilisce che la vendita fatta resta caducata se entra un certo termine il venditore trova da vendere la cosa ad un altro acquirenti a condizioni migliori. La vendita di cose mobili costituisce il caso più frequente di compravendita, al quale il codice dedica apposite norme. Se la cosa venduta deve essere trasportata, il venditore si libera consegnando la cosa al vettore, la merce, e i costi del trasporto sono a carico del compratore. Sono salvi i patti o usi contrari. In tema di vendita con trasporto la prassi del commercio internazionale ha messo apposite clausole volte a regolare la distribuzione dei rischi e dei costi. La clausola comporta per il venditore l’obbliga di consegnare la polizza di assicurazione e, di regola, l’assunzione del rischio da parte del compratore dal momento in cui è avvenuto il caricamento sulla nave. In caso di vendita internazionale a distanza, la giurisdizione appartiene al giudice dello Stato nel quale i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

Apposite regole riguardano la tutela contro l'inadempimento delle regole: ● se il compratore non si presenta a ricevere la cosa venduta, il venditore può depositare in un pubblico deposito, a spese del compratore; ● se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto e a spese del compratore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un commissario nominato dal tribunale, ed ha diritto alla rifusione del minor prezzo incassato e al risarcimento del danno; ● se è il venditore a non adempiere il contratto, il compratore può farle acquistare a spese del venditore, sempre per mezzo di un commissario, e ha il diritto al maggior costo sostenuto e al risarcimento del danno. E’ previsto un particolare mezzo di risoluzione del contratto, se una delle parti offre la propria prestazione, e l’altra non l’accetta il contratto si risolve di diritto, la risoluzione ha luogo però solo se la parte non dichiara di volersene avvalere entro 8 giorni dalla scadenza del termine, altrimenti si applicano le regole generali sulla risoluzione del contratto. Figure particolari di vendite mobiliari sono: ● la vendita con riserva di godimento; ● la vendita a prova; ● la vendita su campione; ● la vendita su documenti; ● la vendita a termine di titoli di credito. Dal 1 dicembre 1988 è in vigore in Italia la convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili detta una disciplina uniforme applicabile a tutti i casi in cui siano compravendute merci tra parti, le cui sedi di affari si trovano in stati differenti. La disciplina della vendita nel tempo si è arricchita di un insieme di norme dedicate alla vendita dei beni mobili di consumo. La disciplina delle vendite di consumo ha introdotto in luogo delle tradizionali garanzie per i vizi e difetti di qualità della cosa venduta, la figura del difetto di conformità. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore un bene conforme a quello stabilito nel contratto. Il requisito della conformità si presume sussistente quando il bene è: ● idoneo all’uso al quale è destinato abitualmente o all'uso particolare che l'acquirente intendeva farne. Corrispondente alla descrizione fatta dal venditore o al bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello, dotato delle qualità o prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, o che il compratore poteva attendersi anche sulla base della dichiarazioni o della pubblicità commerciale del venditore.

In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, purché il rimedio prescelto non imponga al venditore costi, sproporzionati, quando ciò non sia possibile, il consumatore ha diritto dalla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro 1 anno dal momento in cui il bene è stato consegnato fosse già sussistente al momento della consegna del bene. Quanto al diritto alla consegna il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. In tal caso di inadempimento il consumatore può invitarlo ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. ● Un cenno alla disciplina relativa al passaggio del rischio. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra in possesso dei beni. Il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista. Nella vendita a rate, le parti stabiliscono che il prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo, e per trasformare, che la proprietà passi al compratore solo quando sarà pagata l’ultima rata, del prezzo medesimo. L’effetto reale della vendita è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento integrale. Gli altri effetti della vendita si verificano in conseguenza della conclusione del contratto. Chi compra a rate non può alienare la cosa fin quando non ne ha acquistato la proprietà. Tuttavia, se una tale alienazione avviene, il terzo acquirente acquista la proprietà della cosa, se si tratta di cose mobili e se egli ne ha ricevuto in buona fede di possesso. Una particolare forma di pubblicità è istituita rispetto alle vendite relative a macchinari il cui prezzo sia superiore a 15,49 euro, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, a condizione che sia trascritta in un apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale e che la macchina si trovi ancora nel luogo in cui la trascrizione è stata eseguita. La legge ha voluto tutelare il compratore contro patti vessatori diffusi in questo tipo di vendita. Ha stabilito che il mancato, pagamento di una sola rata da luogo alla risoluzione solo se questa rata supera l’ottava parte del prezzo, e

che patto contrario non ha effetto, il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alla rata ancora a scadere, se il contratto è risolto per inadempimento del compratore, questi ha diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il diritto del venditore ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Sul piano economico la vendita con riserva della proprietà è una vendita a credito, garantita dalla proprietà del bene, il venditore concede un beneficio finanziario al compratore, in quanto gli permette di pagare con una dilazione rateizzata, nel contempo la riserva di proprietà assolve una funzione empirica di garanzia reale a favore del venditore, il quale se non viene pagato, può recuperare il bene del quale ha conservato la proprietà. Il venditore di un bene può sempre utilizzare lo strumento della vendita a rate, nell’ambito della propria attività commerciale, ma non potrà domandare al proprio cliente il pagamento di interessi sul prezzo dilazionato. La vendita di beni immobili deve farsi per iscritto e è soggetta a trascrizioni. Si distinguono in relazione alla determinazione del prezzo, la vendita a misura, in cui il prezzo è stabilito in proporzione delle unità di misura. Particolare importanza in materia va attribuita alla disciplina introdotta della L febbraio 1985 n. 47, volta a consentire una sanatoria degli abusi edilizi commessi in passato, ma anche ad impedirne rigorosamente di nuovi per il futuro. La legge ha previsto che gli atti inter vivos aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione sia iniziata dopo l’entrata in vigore della legge del 1985, sono nulli e non possono essere erogati, se in essi non risultano indicati, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire, ovvero del permesso rilasciato in sanatoria. La suprema corte ha chiarito che qualora nell’atto di compravendita l’alienante abbia indicato gli estremi del titolo urbanistico riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dalla conformità o della difformità dell costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato in atto. Il rigore della sanzione di nullità è temperato nel caso in cui le parti siano ricorse in un’omissione per mera dimenticanza o errore. Un’ulteriore disposizione prevede che gli atti traslativi di diritti reali relativi a immobili urbani debbano contenere a pena di nullità la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. La disposizione è significativa perché introduce un’ulteriore causa di nullità dei contratti.

Il mandato è fondato sull’intuitus personae, non si dà l’incarico di svolgere attività giuridica al proprio interesse a persona nella quale non si ha fiducia. Perciò la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario determinano l’estinzione del mandato, tranne che si tratti di mandato conferito nell’interesse del mandatario o di terzi. L'estinzione può verificarsi anche per dichiarazione unilaterale del mandante revoca o del mandatario rinunzia, comunicata all’altra parte. La revoca può essere così espressa come tacita. Se il mandato è conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi la revoca è ammessa solo per giusta causa. Il mandato si estingue anche per rinunzia del mandatario, salvo l’obbligo di corrispondere i danni se la rinuncia non è fondata su giusta causa, oppure se trattandosi di mandato a tempo indeterminato non è proceduta da congruo preavviso. LA COMMISSIONE è un mandato senza rappresentanza, che per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto di una parte committente, e in nome dell’altra commissionario. Il compenso che spetta al commissionario prende il nome di provvigione. Se il commissionario assume verso il committente la garanzia del buon esito dell’affare cioè risponde con il proprio patrimonio nel caso di inadempimento della persona con cui ha concluso il contratto, si dice che egli è tenuto allo star del credere, eh ha il diritto ad una maggiore provvigione. Per regola generale il contratto è consentito nell’ipotesi in cui gli elementi del contratto sono predeterminati in modo da escludere ogni possibilità di conflitto d’interessi con il rappresentante, lo stesso criterio vale nella rappresentanza indiretta, nel cui schema generale si inquadra la commissione. Qualora la commissione abbia per oggetto l’acquisto o la vendita di titoli nessuna lesione può subire il committente se i titoli o le merci sono rispettivamente venduti o acquistati dal commissionario anzichè da altra persona, se il prezzo è sempre lo stesso. E’ consentita l’entrata del commissionario nel contratto, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire o acquistare al prezzo detto le cose che rispettivamente deve acquistare o vendere. Anche il CONTRATTO DI SPEDIZIONE rientra nell’ambito del mandato senza rappresentanza. Con il contratto di spedizione una parte spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Lo spedizioniere è colui che si obbliga a eseguire il trasporto, trasferendo la merce da un luogo ad un altro. Anche in questo caso può verificarsi l’entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto. Poiché l’oggetto della prestazione dello spedizioniere consiste nel concludere un contratto di trasporto egli deve, nella scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto della merce, attenersi alle istruzioni del committente e in mancanza agire nel migliore interesse del mandante. L’imprenditore per distribuire i suoi prodotti, ha bisogno di sbocchi al mercato, di canali attraverso i quali promuovere i propri prodotti presso la potenziale clientela. Una figura cui si fa ricorso nel predisporre una rete distributiva è quella dell’agenzia. Con tale contratto un imprenditore detto preponente affida ad un agente l’incarico di promuovere nell’ambito di una zona territoriale assegnata per il procacciamento di contratti con i terzi. L’agente non stipula lui stesso i contratti con i clienti per conto dell’imprenditore ma si limita a trasmettere gli ordini che raccoglie nella sua zona e che il preponente è libero di accettare o meno. All’agente può essere conferito un potere di rappresentanza dell’imprenditore che però non è elemento essenziale del modello contrattuale, tipica dell’agenzia è l'attività di procacciamento della clientela. La disciplina codicistica dell’agenzia è stata nel tempo modificata ed integrata. Inoltre alla disciplina del rapporto l’agente e il preponente concorrono ad appositi accordi economici collettivi. Il contratto deve essere provato per iscritto. La retribuzione dell’agente è costituita da una provvigione sugli affari conclusi per suo tramite. Il diritto alla provvigione non è condizionato alla regolare esecuzione dell’affare, procacciato dall’agente, il quale può essere chiamato a restituire la provvigione da lui già riscossa soltanto nel caso in cui sia certo che il contratto al quale la provvigione si riferisce non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo qualsiasi patto più sfavorevole all’agente, L’agente sostiene tutte le spese per la propria organizzazione e sopporta il rischio economico dell’attività che svolge. L’agente deve essere considerato un imprenditore, non è raro che il ruolo di agente sia svolto non da una persona fisica ma da una società. Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Alla cessazione del rapporto l’agente può avere diritto ad

entrato in vigore il 1 febbraio 1989. In seguito è intervenuto il legislatore nazionale. La L. 6 maggio 2004 n ha espressamente regolato il contratto di affiliazione commerciale, definendolo come il contratto con il quale un imprenditore attribuisce ad un altro imprenditore un insieme di diritti relativi all’uso di marchi, insegne, denominazioni commerciali e gli fornisce assistenza tecnica e commerciale, inserendolo in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzazione determinati beni o servizi. Con l’affiliazione, l’affiliato confida che la capacità attrattiva dalla rete gli procurerà un certo avviamento ma rinuncia a gran parte della propria autonomia imprenditoriale, perché deve seguire le politiche di vendita dell’affiliante e opera con i segni distintivi del primo. La legge mira ad introdurre particolari tutele a favore degli affiliati. La legge prevede regole dettagliate circa il contenuto del contratto, che deve essere stipulato per iscritto e deve indicare le spese e gli investimenti iniziali a carico dell’affiliato, le modalità di calcolo delle royalties. Inoltre il contratto deve avere una durata minima sufficiente a consentire all’affiliato di ammortizzare l'investimento iniziale e comunque non inferiore a 3 anni. L’affiliante deve fornire all’affiliato specifiche indicazioni dell'affiliante stesso, sulla sua attività, sulla consistenza della rete allo scopo di permettergli di valutare adeguatamente la convenienza dell’ingresso del sistema. L’omissione di tali informazioni può determinare l’annullamento del contratto. L’affiliato non può trasferire la sede dell’impresa se questa sia indicata nel contratto, se non per cause di forza maggiore ed è tenuto alla cessazione del contratto ad osservare la massima riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione. Carattere fondamentale della MEDIAZIONE è l’intervento di una persona estranea alle parti, che, senza essere legata a nessuna di esse da rapporti di collaborazione o dipendenza, le mette in relazione tra loro per provocare la conclusione di un affare. Carattere connotante del mediatore è la sua indipendenza rispetto alle parti. Non esclude che egli possa agire su specifico incarico di una di esse, che gli abbia richiesto di attivarsi per procacciare un certo affare. Il mediatore ha diritto di compenso, la provvigione da entrambe le parti anche se abbia agito per incarico di una sola di esse, ma la provvigione gli spetta solo se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, vale a dire se tra l’attività del mediatore e la stipulazione dell’affare vi sia stato un nesso di causalità. Questo nesso va inteso con larghezza, può essere sufficiente avere

segnalato ad un interesse il potenziale contraente o avere comunque contribuito a facilitare il raggiungimento dell’accordo, non occorrendo che l’intervento del mediatore copra tutte le fasi della trattativa. Il mediatore è libero di adoperarsi o meno per favorire la stipulazione dell’affare ma se accetta uno specifico incarico è tenuto ad eseguirlo con diligenza. E’ obbligato a comportarsi con correttezza e buona fede nei confronti di entrambi le parti, rispetto alle quali deve conservare autonomia e indipendenza ed alle quali è tenuto a comunicare le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione di esso. Se il mediatore non ha reso noto ad una delle parti il nome dell’altra, risponde in proprio dell’esecuzione del contratto. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, ove l’affare non venga concluso, solo qualora abbia agito su uno specifico incarico di una parte e nei confronti di questa. LE VENDITE PIRAMIDALI consiste nella creazione di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mercato reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere beni o servizi. Colui che organizza la vendita permette a Tizio, che se riuscirà a reclutare altri venditori avrà diritto ad una provvigione anche sui prodotti venduti da ciascuno di essi. Tali forme di organizzazione delle attività di vendita sono vietate. Le norme esaminate riguardano la protezione dei soggetti reclutati nel sistema di vendita come potenziali operatori nell’attività distributiva. Quando il tentativo di coinvolgimento nella struttura piramidale sia rivolto ad un consumatore che qualifica come ingannevole la condotta di chi richieda al consumatore di pagare un contributo a fronte della possibilità di ricevere un corrispettivo qualora egli favorisse dall’entrata di altri consumatori nel sistema. CAPITOLO XLVII Con l’espressione RENDITA s’intende una prestazione periodica avente per oggetto denaro o una certa quantità di cose fungibili. Una rendita può essere costituita a fronte del trasferimento della proprietà di un bene o della cessione di un capitale. I due tipi più importanti sono: ● la rendita perpetua ● la rendita vitalizia

forma di previdenza del lavoratore, che nell’attuale concezione viene considerata come uno dei compiti dello Stato moderno. Il contratto di assicurazione è un contratto per adesione: la polizza contiene clausole contrattuali a stampa, alle quali si applicano gli artt 1341 e 1342 cc. L’art. 166 stabilisce che il contratto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, e che le clausole che prevedono decadenza, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico dell’assicuratore sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza. Spesso l’assicuratore non si può procurare le notizie necessarie per la stima del rischio e deve rimettersi alla lealtà dell’altro contraente. Le risposte inesatte o reticenti dell’assicuratore danno luogo all’annullabilità del contratto soltanto nell’ipotesi di dolo o colpa grave dell’assicurato. Qualora l'inesattezza non dipenda da dolo o culpa gravis l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto e l’indennità è ridotta in proporzione all’effettiva entità del rischio. Essenziale, nell'assicurazione, la determinazione dell’ambito temporale nel quale opera la copertura del rischio. La durata del contratto è stata negli ultimi anni oggetto di numerosi interventi del legislatore. Oggi l’art 1899 prevede che l’assicuratore possa proporre al cliente un contratto di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio. In tal caso l’assicuratore può recedere dopo lo sviluppo di 5 anni. Alle assicurazioni contro i danni si applica il principio indennitario, per effetto del quale l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può mai superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato: l’assicurazione è regolata e tutelata dal legislatore come atto di previdenza e come mezzo di conservazione del patrimonio e non può diventare fonte di arricchimento o di speculazione. L’assicuratore che ha pagato l’indennità può esercitare le azioni che spettano all’assicuratore contro i terzi responsabili del danno arrecato alla cosa. Inoltre l’art 12 sancisce la nullità delle assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento di sanzioni amministrative e di quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. Un particolare tipo di assicurazione è rappresentata dall’assicurazione della responsabilità civile: l’assicuratore si obbliga a tener indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti posti in essere dall'assicurato con dolo.

E’ una forma di assicurazione molto diffusa. Una particolare clausola detta clains made può ricorrere in tali contratti. Essa consiste nel prevedere che l’assicuratore terrà indenne l’assicurato dalle pretese risarcitorie di terzi pervenute durante il tempo di vigenza del contratto di assicurazione. Alla categoria di assicurazioni per la vita appartengono tutte quelle forme di assicurazione in cui la prestazione dell’assicuratore dipende dalla durata della vita umana. Si distingue tra assicurazione per il caso di morte e per il caso della vita, l’assicuratore si impegna a pagare un capitale o una rendita all’assicurato a partire dal raggiungimento di una determinata età. Una figura abbastanza frequente di assicurazione sulla vita è l’assicurazione a favore di un terzo: le parti stabiliscono che, alla morte dell’assicurato, l’indennità sia attribuita ad un terzo designato dalla persona che contrae l’assicurazione. Il diritto che il beneficiario acquista per effetto dell’assicurazione a suo favore non ha nulla in comune con il diritto che dalla morte di una persona nasce a favore del suo erede; non è un diritto preesistente nel patrimonio del defunto, si tratta piuttosto di un credito acquistato nei confronti dell’assicuratore. La riassicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore assicura presso un’altra impresa i rischi che ha assunto. Non costituisce una forma di cessione del contratto di assicurazione, perché nella cessione si sostituisce al contraente originario un terzo, invece il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore. CAPITOLO XLVIII Il contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo è la fideiussione. Il fideiussore è colui che garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore e non dà luogo ad alcun diritto reale. Il rapporto di fideiussore si stringe tra il creditore ed il fideiussore e esso è preceduto da un’intesa tra debitore e fideiussione può essere assunta anche se il debitore non ne ha conoscenza. La fideiussione ha natura accessoria, questa caratteristica è comune ai rapporti di garanzia reale, la garanzia sussiste in quanto esista l'obbligazione principale.

fideiussore è liberato se il creditore abbia fatto credito all’obbligato principale senza chiedere autorizzazione al fideiussore e pur sapendo che le condizioni del debitore erano tali da rendere notevolmente più difficili il soddisfacimento del credito. Dalla pratica del commercio internazionale si è diffusa una particolare forma di garanzia qualificata come garanzia autonoma o a prima richiesta. La parte che, nell’ambito di un contratto si trova ad essere titolare di crediti pecuniari, ha l’esigenza di avere sicurezza di incassare il proprio credito e dunque di tutelarsi contro due fondamentali rischi ai quali è esposto il creditore: quello che il debitore rifiuti il pagamento sollevando eccezioni di varia natura e quello che il debitore divenga insolvente. Il garante si impegna a versare al beneficiario l’importo stabilito alla sola condizione che costui gliene faccia richiesta essendo pertanto pattuito che il garante rinuncia formalmente ad opporgli qualsiasi tipo di eccezione: dove l’elemento caratterizzante dell’accordo in questione, ossia la autonomia dell’obbligazione assunta dal garante a differenza dell’elemento che connota la fideiussione, costituito dalla accessorietà di questo rispetto al debito dell’obbligato principale verso il creditore. Il fideiussore è tenuto a pagare ciò che è dovuto dal debitore principale cosicchè può opporre al creditore tutte le eccezioni che potrebbe opporre al soggetto nel cui favorire la fideiussione è stata rilasciata. Il garante si rivale poi nei confronti del suo mandante. L’anticresi è un contratto che aveva qualche diffusione dell'Italia meridionale dove era conosciuto con l’espressione significativa “godere a godere” o “godi godi”. In forza di tale contratto, il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi se dovuti e quindi al capitale. Il debitore gode il denaro prestatogli, il creditore il fondo. L’ipoteca è un diritto reale e attribuisce al creditore ipotecario la prelazione rispetto ai creditori chirografari o ai creditori ipotecari aventi un grado successivo; l’anticresi pur essendo soggetta a trascrizione e se trascritta, essendo opponibile ai successivi acquirenti del fondo non dà luogo ad un diritto di natura reale. L'anticresi richiede la forma scritta.

CAPITOLO XLIX

La transazione è il contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Senza il reciproco sacrificio non v’è transazione La corrispettiva della transazione è assicurata dalla reciprocità delle cessioni che le parti si fanno rispetto alle contrapposte pretese, che hanno dato luogo alla lite. Con le reciproche concessioni le parti possono incidere sui rapporti oggetto della contestazione, ma possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione. La transazione non può riguardare diritti indisponibili. Per ragioni analoghe è nulla, mentre la transazione relativa a rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito, è annullabile solo per iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità. Data l’importanza della transazione è richiesto che se la transazione ha per oggetto controversie relative a diritti reali su beni immobili. La transazione non può essere impugnata dalla parte che si convinca che avrebbe potuto affrontare vittoriosamente un giudizio sulla lite, invece di accettare di comporla, l’art 1969 c. stabilisce che non si può impugnare una transazione invocando un errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. Inoltre si può chiedere l’annullamento della transazione se questa è stata stipulata in base ai documenti che in seguito sono riconosciuti falsi, ovvero si venga a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui la stipulazione è stata conclusa. La transazione sostituisce la sentenza, eliminando il processo di cognizione: la cessione dei beni ai creditori tende ad evitare la procedura esecutiva, spesso lunga o laboriosa. La cessione è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di alienare tutti o alcuni suoi beni e di ripartire fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. La cessione s’intende fatta pro solvendo il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quando hanno ricevuto. Ai creditori è concessa una particolare azione di annullamento, se il debitore, pur dichiarando di cedere tutti i beni, ha nascosto una parte notevole di essi oppure occultato passività o simulato passività inesistenti: è logico presumere che i creditori avrebbero aderito alla cessione se avessero conosciuto l’effettiva consistenza del patrimonio del debitore. E’ richiesta la forma scritta.