Sentenza Cassazione Civile n. 37259 del 29/11/2021 – Sentenze La Legge per Tutti

Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37259 del 29/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/11/2021), n.37259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34102/2018 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Degli

Avignonesi 5, presso lo studio dell’avvocato Abbamonte Andrea,

rappresentato e difeso dall’avvocato Carbone Angelo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, Regione Campania Settore Finanze

e Tributi;

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3855/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.G. impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS), notificato il (OMISSIS), nonché le due cartelle di pagamento n. (OMISSIS) (avente ad oggetto il pagamento dell’importo di Euro 11.124,82 a titolo di Irpef ed addizionali per l’anno 2009, e tassa automobilistica per l’anno 2008) e n. (OMISSIS) (avente ad oggetto il pagamento dell’importo di Euro 1.224,88 a titolo di contravvenzioni al codice della strada e tassa automobilistica per l’anno 2009) ivi richiamate. Lamentava, tra l’altro, la mancata notifica delle richiamate cartelle esattoriali, eccepiva la intervenuta prescrizione delle pretese tributarie in esse recate, la violazione del diritto alla difesa di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1. La società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. deduceva la regolarità della notifica delle cartelle prodromiche, depositando copia delle relate.

In primo grado, la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alla parte della cartella avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada, ed ha accolto il ricorso limitatamente alla cartella n. (OMISSIS), per intervenuta prescrizione.

Il contribuente ha proposto appello che è stato respinto dalla CTR della Campania, rilevando che, pur se la L. n. 890 del 1982, art. 7, prevede l’invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche a mezzo di raccomandata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, così come avvenuto nella fattispecie; – che, come già ritenuto dal giudice di primo grado, quando l’atto e” consegnato a mani di familiare convivente deve presumersi che lo stesso sia aggiunto nella sfera di conoscibilità del destinatario; osserva che la cartella è stata notificata a mezzo raccomandata, e quindi si deve ritenere perfezionata, il che rende cristallizzato il credito azionato, posto che il fermo amministrativo è avvenuto il 19 gennaio 2016 e la notifica della cartella di pagamento il 21 febbraio 2013; che era generico il disconoscimento operato in contestazione della conformità all’originale di documentazione depositata in mera fotocopia.

Avverso la predetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, per cassazione.

L’Agenzia delle entrate non ritualmente costituita nei termini di legge, ha presentato istanza per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 24 settembre 2021.

Con ordinanza del 20.10.2021 la causa è stata rimessa sul ruolo per l’adunanzà camerale del 27 ottobre 2021, riconvocando il Collegio.

Diritto

RITENUTO

che:

2. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione di norme relative al mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica. Il ricorrente deduce di aver eccepito la nullità della notifica della cartella esattoriale n. (OMISSIS), in quanto il procedimento di notifica non si era perfezionato stante il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), ritenuta dal medesimo necessarià, in quanto la notifica risultava esser stata fatta a mani della madre del ricorrente, senza però che l’Agenzia delle entrate avesse fornito prova della presunta convivenza della stessa con il ricorrente, ed in ogni caso senza prova della C.A.N..

3. Il motivo è infondato.

4. Il giudice d’appello rilevava che la cartella di pagamento n. (OMISSIS) richiamata nel preavviso di fermo amministrativo era stata notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 1, e non ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7. Costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l’invio della C.A.N. (Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del 13/06/2016; Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).

Quanto al resto, se la notifica è eseguita nel domicilio o residenza del destinatario, mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario (e non il notificante) ha l’onere di fornire (Cass. n. 28591 del 29/11/2017).

5.Con il secondo motivo, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.. Il ricorrente si duole dell’avvenuto deposito agli atti di causa della notifica della raccomandata A/R in fotocopia che non è autentica, e pertanto deduce che non è stato assolto l’onere della prova.

6. Il motivo non merita accoglimento.

7. La CTR ha rilevato che la contestazione concernente il deposito in mera fotocopia della documentazione attestante la notifica delle cartelle esattoriali è stata solo genericamente espressa e pertanto da ritenersi tamquam non esset, con ciò correttamente uniformandosi ai principi espressi da questa Corte, secondo i quali il disconoscimento deve essere specifico e non può limitarsi a formule generiche quali “si contesta nella forma e nella sostanza” (Cass. n. 28096/2009; n. 14416/2013); ovvero “si contesta la documentazione prodotta o altre simili (Cass. n. 3655/1987). E’ la stessa parte peraltro che richiama la giurisprudenza della Corte laddove si richiede che la contestazione della validità probatoria della fotocopia deve essere formulata in modo chiaro e circostanziato, trascurando tuttavia di indicare in concreto e trascrivere le contestazioni circostanziate che avrebbe inserito negli atti di causa.

8. Con il terzo motivo, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 Dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito con la Legge 28 Febbraio 1983, n. 53, circa la prescrizione del termine triennale della tassa automobilistica, sostiene infatti che la prescrizione sia intervenuta ancor prima che venisse notificata la cartella, e ancor prima che venisse emesso il ruolo, atteso che l’imposta è dell’anno 2008, e la cartella è indicata in sentenza come notificata il 21 febbraio 2013, ovverosia cinque anni dopo.

9. La doglianza è destituita di fondamento.

Indubbiamente la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, come previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv., con modif., in L. n. 53 del 1983, che decorre dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento (Cass. n. 23261 del 23/10/2020).

Sennonché, una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente non può più impugnare l’atto successivo – vale a dire il preavviso di fermo – lamentando vizi dell’atto divenuto definitivo. Il contribuente non può, mediante l’impugnazione dell’estratto del ruolo, formulare l’eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest’ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019)

Il principio è stato successivamente ribadito da questa Corte affermando che “risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l’assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. n. 3005/2020, in motiv.)

Il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). In conclusione, il ricorso va respinto; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione delle parti intimate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussiste l’obbligo della parte impugnante in via principale non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato gìà versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, se dovuto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione della Corte di cassazione condotta da remoto, riconvocata, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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