L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente

 

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MILANO - ROMA - VERONA

L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente

L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente

Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dell’Ordinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente connessa ai procedimenti disciplinari di stato e ai procedimenti penali e molti dei clienti che si rivolgono allo studio legale degli Avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti pongono una serie di quesiti relativamente all’art. 1393 C.o.m. tra cui: un procedimento disciplinare deve essere sospeso in pendenza di procedimento penale? In quali casi si deve comunque avviare il procedimento disciplinare? Cosa succede se i fatti oggetto di procedimento penale riguardano il servizio o accadimenti complessi? Cosa accade se un militare è stato punito ma il procedimento penale si conclude con un’assoluzione? Cosa potrebbe fare l’amministrazione se il procedimento disciplinare si è concluso senza l’irrogazione di una sanzione ed il procedimento penale ha comportato la condanna con sentenza passata in giudicato? A queste domane gli Avvocati Maiella e Carbutti risponderanno partendo dalla lettura della norma in commento.

Partiamo subito con il dire che l’art. 1393 C.o.m. è stata interamente novellata dall'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e successivamente dall'articolo 4, comma 1, lettera t), del D. Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. La norma risulta quindi abbastanza chiara nel suo complesso, tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni ed alcune riflessioni.

 

L’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010

Comma 1

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

Il primo comma ci fornisce già delle indicazioni importanti, infatti, viene attivata la possibilità di avviare un procedimento disciplinare per fatti in relazione ai quali si sta procedendo anche penalmente. Tuttavia, nella fattispecie in cui il fatto sia complesso nel suo accertamento ovvero si tratti di fatti riconducibili a comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi o doveri di servizio, tale procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla sentenza passata in giudicato. Tale principio è ormai consolidato non solo da un punto di vista normativo ma anche giurisprudenziale che, attraverso ripetuti arresti del Consiglio di Stato, si è ormai cristallizzato nel tempo (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 22/03/2021), n.2428)

 

Comma 2

Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

Anche in questo caso la disposizione non suscita particolari dubbi. In particolare, laddove il procedimento penale si fosse concluso con un’assoluzione perché il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, lo stesso potrà chiedere alla propria amministrazione la riapertura del procedimento disciplinare al fine di una compiuta valutazione sotto l’aspetto disciplinare. In tal caso è importante ricordarsi che la norma pone una pericolosa preclusione in capo al militare nel caso non attivi il procedimento entro 6 mesi. Si può pacificamente parlare di un’istanza di parte da proporre entro termini perentori, pertanto, lo spirare infruttuoso dei 6 mesi pregiudica la possibilità per lo stesso di una rivalutazione del provvedimento in esito ad una sentenza assolutoria. Sullo specifico argomento del Comma 2 , leggi anche questo approfondimento ed in particolare il rapporto che lega il procedimento penale e quello disciplinare (CLICCA QUI).

 

Comma 3

Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare avviato in pendenza di quello penale si sia concluso senza sanzioni disciplinari ma il processo penale si sia concluso con una condanna, dovrà essere riaperto il procedimento disciplinare a cura dell’amministrazione. Allo stesso obbligo soggiace nel caso in cui il fatto addebitato possa comportare la massima sanzione di stato ovvero la perdita del grado per rimozione. Tale comma reca in sé due problemi: il primo riguarda la tempistica in cui dovrà essere avviato il procedimento disciplinare ed in tal caso può essere di ausilio la lettura del successivo comma 4; il secondo problema, invece, riguarda tutti quei fatti dai quali possa derivare una sanzione della perdita del grado per rimozione. È chiaro che in quest’ultimo non esistono valutazioni oggettive lasciando quindi all’amministrazione un ampio potere discrezionale ed ogni caso andrà analizzato separatamente.

 

Comma 4

Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.

Riassumendo i termini di cui al comma 4:

  • Procedimento disciplinare riaperto/avviato dopo conoscenza integrale della sentenza: 90 giorni
  • Richiesta di parte di riaprire il procedimento disciplinare: 6 mesi
  • Durata del procedimento amministrativo disciplinare: 270 giorni
  • Avvio di procedimento: Rinnovo o Atto di avvio di procedimento

 

In ogni caso è bene precisare che diversi sono i contenziosi che riguardano la disciplina dell’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento militare. Infatti, è sovente che l’amministrazione attivi, comunque, il procedimento disciplinare per fatti avvenuti durante lo svolgimento del servizio senza effettuare un’accurata verifica delle disposizioni. Al pari può capitare che un militare non attivi la procedura di riapertura del procedimento a seguito di una sentenza assolutoria, con ciò a vedersi precludere la possibilità di annullamento della sanzione disciplinare.

Lo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti, grazie all’esperienza maturata nel settore del diritto militare in generale e delle sanzioni disciplinari in particolare, può fornire assistenza in qualunque fase del procedimento disciplinare e può, altresì, offrire assistenza e tutela legale nel procedimento disciplinare di stato ai sensi del comma 3 bis dell’art. 1370 del D. Lgs. 66 del 2010 secondo il quale “Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, puo' farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

 

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