Supplenze e rientro del titolare dopo il 30 aprile: come calcolare i giorni, tipologie di assenze da considerare, esempi concreti
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Supplenze e rientro del titolare dopo il 30 aprile: come calcolare i giorni, tipologie di assenze da considerare, esempi concreti

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Normativa

di Paolo Pizzo - Analisi di assenze continuative del titolare per 90/150 giorni, che permettono la prosecuzione della supplenza, con messa a disposizione del titolare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Ciò che preme sottolineare dell’articolo citato è che al fine di poter disporre la prosecuzione del supplente nell’insegnamento nelle classi oltre il 30 aprile, con conseguente messa a disposizione nella scuola del titolare, l’assenza di quest’ultimo (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) dev’essere “CONTINUATIVA”.

Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza è interrotto se il titolare effettua periodi di servizio di QUALSIASI DURATA (anche un solo giorno), ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza.

È utile sapere che se il supplente ha sostituito il titolare fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni e quest’ultimo è “presente” durante il periodo delle vacanze di Natale/Pasqua, la continuità del supplente non si interrompe qualora il titolare si riassenti a partire dal rientro delle vacanze. Al supplente infatti spetterà una conferma del contratto (art. 7/5 del D.M. 131/07). Si interrompe però il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza del titolare ai fini dell’eventuale rientro a disposizione dopo il 30 aprile.

Ciò vuol dire che se un supplente è stato in servizio fino al 21 dicembre (ipotizzando che sia l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni) e il 7 gennaio il titolare, che è stato “presente” durante il periodo delle vacanze, si riassenta, al docente supplente spetterà la conferma del contratto ma le vacanze non andranno ricomprese nel computo dei giorni (150 o 90 se classe terminale) in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile.

In questo caso il periodo di assenza ricomincia da “uno” a partire dal 7 gennaio. Stessa cosa per le vacanze di Pasqua o comunque quando vi è un periodo di interruzione delle lezioni.

COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA

Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).

Es.
Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile (e ovviamente ricomprendere anche periodi di sospensione delle lezioni). È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo. Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.

LE ASSENZE CHE RIENTRANO NEI 90/150 GIORNI

L’assenza del titolare, che come già detto deve necessariamente comprendere anche il periodo della sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua), può essere a qualsiasi titolo, ciò che infatti rileva è il carattere della continuità e NON DELLA TIPOLOGIA DELL’ASSENZA.

Pertanto, tutti i giorni in cui il titolare non è in servizio vanno conteggiati come assenze (anche i periodi di sospensione dell’attività didattica es. vacanze natalizie e pasquali).

Tra le assenze rientrano quindi i periodi di congedo a QUALSIASI TITOLO, compresi quelli di MATERNITÀ, INTERDIZIONE DAL LAVORO ECC. E/O LE FERIE.
In merito a quest’ultima tipologia di assenza si precisa che anche tale periodo, se fruito senza soluzione di continuità durante la sospensione delle lezioni, rientra nel computo dei giorni utili ai fini del rientro a disposizione dopo il 30 aprile.
Stessa cosa dicasi per i giorni di permesso di cui alla legge 104/92.

Bisogna quindi considerare assenza tutti i giorni in cui il titolare NON È IN SERVIZIO.

IL CASO DEL SUPPLENTE CHE SVOLGE SERVIZIO CONTEMPORANEO IN CLASSI TERMINALI E NON TERMINALI

È il caso del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.

Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.

Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito.

Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe NON TERMINALE, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe TERMINALE.

Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.

Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare fino al suo rientro (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.

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