Assunzioni agevolate 2024 - Giovani under 30 - LHEVO
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Assunzioni agevolate 2024 – Giovani under 30

L’agevolazione, per i datori di lavoro privati che effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani di età non superiore a 30, ha una durata massima di 36 mesi e comporta un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali nel limite di euro 3.000 su base annua

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la seguente l’art. 1, co. 100 e ss della L. 205/2017 e l’art. 1, co. 10 della L. 160/2019. Inoltre, varie sono le indicazioni operative fornite dagli enti competenti (Circ. INPS, 2.3.2018, n. 40, Circ. INPGI, 28.5.2019, n. 4, Circ. INPS 28.4.2020, n. 57).

Natura del beneficio

In relazione alla normativa comunitaria, il beneficio del comma 100 dell’art. 1 della L. 205/2017, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento non solo strutturale ma anche generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Datori di lavoro beneficiari

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive in specie i datori di lavoro privati che effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani di età non superiore a 30.

Nell’alveo dei datori di lavoro privati, rientrano a tutti gli effetti anche:

  • i soggetti imprenditori
  • i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.;
  • le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica (cd. società in house della Pubblica Amministrazione).

 

Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

1. gli enti pubblici economici;

2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

3. gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;

4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6. i consorzi di bonifica;

7. i consorzi industriali;

8. gli enti morali;

9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

4. le istituzioni universitarie;

5. gli Istituti autonomi case popolari;

6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;

8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni – e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto – le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Lavoratori e rapporti di lavoro che consentono il beneficio

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata:

  •  non abbiano compiuto il 30° anno di età

Soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di età (29 anni e 364 giorni). Il predetto limite anagrafico è valido anche nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

  • soggetti che non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro

Relativamente alla predetta condizione, l’INPS (circ. 40/2018 e circ. 57/2020) ha precisato che non sono ostative al beneficio precedenti assunzioni con:

  • contratto intermittente a tempo indeterminato;
  • contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

 

Sono invece considerati ostativi alla fruizione dell’esonero precedenti rapporti in somministrazione a tempo indeterminato e rapporti di lavoro a tempo indeterminato terminati durante per il periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc. Non è invece ostativo al beneficio l’eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione. La fruizione del beneficio ex L. 205/2017 per un tempo inferiore a 36 mesi, potrà permettere la prosecuzione dell’esonero al nuovo datore di lavoro in piena deroga a quanto affermato al paragrafo precedente. Dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in parola costituisce nei fatti una dote all’assunzione: pertanto il giovane solo per il fatto di essere stato assunto una volta con il predetto beneficio, potrà, se l’incentivo non ha coperto i 36 mesi, consentire ad altri datori di lavoro (e pertanto in altre assunzioni) la prosecuzione nell’agevolazione, fino ad esaurimento, anche ove ampiamente superata l’età limite quale condizione del beneficio ex lege. Sul punto, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante. Nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del rapporto, dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, non è prevista, per il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore, la possibilità di fruire del beneficio residuo.

Verifica delle condizioni di applicabilità

Al fine di verificare l’assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. Per quanto riguarda l’Istituto, l’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:

a) aziende con dipendenti (oggi UniEmens);

b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);

c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31.12.2014 (ex Enpals);

d) enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).

Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l’Istituto può, nel caso, venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, per effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante. Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’applicativo fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi residui per la fruizione dell’agevolazione medesima. L’applicativo – fruibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” – può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali e, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.

Ambito oggettivo di applicazione

Ad essere agevolate, a mente della norma in commento, sono le assunzioni “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti” di cui al d.lgs 23/2015. Il suddetto esonero costituisce una misura strutturale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015, con la precipua finalità della creazione di forme di occupazione giovanile stabile. Pur in presenza della formulazione testuale dell’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti”), il beneficio, trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio 2018. Ciò anche nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015 (Circ. INPS 40/2018). Il beneficio resta comunque inapplicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; non è cumulabile, inoltre, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Il beneficio non è applicabile ai contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per la loro natura non stabilizzante. Il beneficio non trova applicazione per la categoria dirigenziale e per le prestazioni occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2917). L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 150 del 2015, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Agevolazione e apprendistato

Il beneficio dell’esonero è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite di 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’art. 47, co. 7, del d.lgs. 81/2015 (l’anno successivo alla prosecuzione).

In tale fattispecie non si applicano le seguenti disposizioni:

  • la prosecuzione dello sgravio in caso di precedente rapporto agevolato (comma 103);
  • le cause ostative del beneficio collegabili alla c.d. norma anti-licenziamento (commi 104 e 105).

Agevolazione e contratto a termine

L’esonero è altresì applicabile nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della trasformazione.

Misura dell’agevolazione

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti ex d.lgs. 23/2015, spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Durata dell’agevolazione

L’agevolazione ha una durata massima di 36 mesi e comporta un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali nel limite di euro 3.000 su base annua. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Quando l’esonero spetta al 100%

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% (ma sempre nel limite di euro 3.000 annui) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, gli studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro:

  • pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ex art. 1, co. 33, L. 107/2015 (400 ore nel secondo biennio degli Istituti tecnico professionali; 200 ore nel triennio dei licei);
  • pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati, ex D.Lgs. n. 226/2005;
  • pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi, ex D.P.C.M. 25.01.2008;
  • pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

 

In considerazione della circostanza l’art. 1, co. 33, L. 107/2015 espressamente prevede che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.

Costituiranno elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi:

  • la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio;
  • il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
  • il foglio presenze dello studente in impresa;
  • la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

 

Potranno, inoltre, essere assunti a tempo indeterminato con beneficio- entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio – studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato:

• per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015;

• alta formazione, ex art. 45 D.Lgs. n. 81/2015.

Durata

L’agevolazione è per la durata di 36 mesi.

Riqualificazione del precedente rapporto di lavoro

Allo L’INPS, con messaggio n. 4178 del 24.11.2023, ha precisato che il suddetto esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. Per l’INPS, il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, costituisce altresì un presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità degli esoneri cc.dd. sperimentali per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021) e di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero c.d. strutturale per l’occupazione giovanile introdotto dalla legge di Bilancio 2018. In particolare, nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’Istituto ha precisato che: “come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016)”. Tale indicazione è stata ribadita nella circolare n. 56 del 12 aprile 2021 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021) e nella circolare n. 57 del 22 giugno 2023 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023), tenuto conto che dette agevolazioni mutuano la propria disciplina – ove non diversamente stabilito – da quella prevista per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018. Come previsto nell’interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016 (Allegato n. 1), non è possibile fruire dello sgravio di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cui l’interpello si riferisce), “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”. Ciò in quanto “la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge”. Il passaggio sopra riportato consente di ricostruire la ratio sottesa alla preclusione, come illustrata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, circa la riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma. La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. Pertanto, si deve ritenere che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato. Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.

Compatibilità con altri benefici

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva. L’esonero non è cumulabile con agevolazioni strutturate con riduzione dell’aliquota contributiva come ad esempio l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni. Il beneficio non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia. L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, come l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

Condizioni endogene di applicabilità

Ai fini dell’ottenimento del beneficio devono essere rispettate le norme anti licenziamento previste ad hoc dalla stessa L. 205/2017:

  • l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per g.m.o ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, e dunque a prescindere della mansione svolta;
  • il licenziamento per g.m.o. del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Non sono previste ai fini dell’agevolazione in parola le limitazioni previste dal c.d. regime de minimis o la necessaria esistenza di un incremento occupazionale calcolato in termini di ULA.

Alcuni casi specifici analizzati dall’INPS

L’INPS (Circ. 40/2018 e Circ. 57/2020) ha precisato i seguenti aspetti:

1. la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;

2. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;

3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

4. analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

5. come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016).

Condizioni di applicabilità

Ai fini dell’ottenimento del beneficio devono essere rispettate:

  • le condizioni e i principi previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015;
  • le regole in materia di regolarità contributiva previste dall’art. 1 (commi 1175 e 1176) della L. n. 296/2006.

Regolarità contributiva

Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Procedura di attivazione e recupero

A mente del comma 115 dell’art. 1 della L. 205/2017, l’INPS dovrà monitorare il numero dei rapporti di lavoro instaurati e delle minor entrate contributive facendone relazione al Ministero del Lavoro e delle Finanze. Non è necessaria procedura di pre-autorizzazione al beneficio. Il recupero dell’esonero avviene tramite UniEmens secondo le modalità indicate dall’INPS.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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