Pignoramento dell'immobile in comunione legale dei beni
 
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Pignoramento dell’immobile in comunione legale dei beni

Maggio 16, 2024by Redazione
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Differenza tra comunione legale e ordinaria; la Cassazione del 2013 sul pignoramento immobiliare in comunione; pignoramento pro quota e conseguenze;

Il tema che affronteremo in questo articolo è quello dell’espropriazione forzata di un bene facente parte della comunione legale dei coniugi, nel caso in cui, però, solo uno di essi rivesta la qualità di debitore.

Partiamo col dire che è un tema particolarmente delicato, data l’assenza di una disciplina codicistica ad hoc tesa a regolamentare la questione, che infatti è stata, ed in parte ancora lo è, oggetto di importanti dibattiti dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità.

Tipica ipotesi in cui possa verificarsi il pignoramento della casa in comunione dei beni si ha quando:
uno dei coniugi è indebitato e il creditore decide di pignorare l’immobile di proprietà comune dei coniugi per soddisfare il debito.
N.B. Qualora il creditore voglia far valere un credito personale verso il soggetto in comunione legale dei beni, c’è comunque da tenere in considerazione un primo aspetto: sui beni della comunione esiste una responsabilità sussidiaria e parziale, per cui entrambi i coniugi sono tenuti a dimostrare l’esistenza di beni personali del coniuge esecutato (c.d. beneficium excussionis) sui quali il creditore particolare del coniuge possa soddisfarsi, e solo in assenza, il creditore potrà soddisfarsi sui beni della comunione (Per approfondimenti si legga l’articolo 189 comma 2, c.c)

Diamo quindi per scontato che, nel caso portato ad esempio:

  • si tratti di debito personale contratto da soggetto in comunione legale dei beni
  • il creditore abbia pignorato l’intero immobile in comunione legale
  • non ci sono beni strettamente personali del coniuge debitore

Vi è dunque la necessità per il creditore “particolare” di aggredire il bene oggetto di comunione legale per il debito di uno solo dei coniugi.

DIFFERENZA TRA COMUNIONE LEGALE ED ORDINARIA

Ancora prima di ricostruire la dibattuta questione, bisogna fare una precisazione fondamentale ma, tuttavia,  non così scontata per chi non sia cultore della materia: la comunione legale dei beni differisce dalla comunione ordinaria, trattandosi di due regimi differenti che non vanno sovrapposti.

Infatti:

  1. Il regime della comunione legale
    In Italia, il regime della comunione dei beni è quello predefinito in assenza di una diversa scelta degli sposi. In questo regime, i beni acquistati durante il matrimonio sono considerati di proprietà comune dei coniugi. La comunione legale (disciplinata dagli artt. 177 c.c. e seguenti) è una comunione “senza quote”, in cui i coniugi sono “solidalmente” titolari di un diritto avente ad oggetto tuti i beni della comunione e ognuno di essi per l’intero e non per una frazione.

2. Il regime della comunione ordinaria
La comunione ordinaria diversamente, è una comunione per quote e le quote sono l’oggetto di un diritto individuale del singolo partecipante, in genere derivante da un atto volontario di compravendita oppure dalla successione ereditaria sullo stesso bene.
(Ad esempio Tizio e Caio che decidono di acquistare insieme e in modo volontario un immobile con quote del 70% e 30% oppure sono fratelli ed ereditano quote di eredità indivisa).

Chiaramente, i due istituti sono regolati nella struttura e negli effetti in modo diverso dalla legge, ma non ci soffermeremo su questo.

Nel presente articolo cercheremo invece di capire in che modo un bene in comunione legale dei beni possa essere sottoposto ad esecuzione forzata.

Ecco, diciamo subito che non esiste come alternativa il pignoramento della sola quota della metà, questo perché la comunione legale non può ritenersi una fattispecie di contitolarità di diritti, come invece lo è la comunione ordinaria, che presenta una diversa struttura.

PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE IN COMUNIONE DEI BENI: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N.6575 DEL 2013.

Per quel che concerne, nello specifico di tali beni, l’espropriazione forzata, interviene nel 2013 la terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6575, a risolvere un acceso contrasto nelle prassi degli uffici giudiziari (e, conseguentemente, in dottrina e nella giurisprudenza di merito).

Si tratta della pronuncia che per la PRIMA volta prende posizione sulla disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi, sciogliendo così una serie di dubbi e, soprattutto, fermando la precedente prassi di cui a breve diremo.

La Corte muove, facendola propria, dalla premessa giurisprudenziale (Cass. 311 del 1988 ) assolutamente prevalente, secondo cui:
la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote (o “a mani giunte”), nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente a oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

Gli ermellini affermano: “la peculiarità della comunione legale dei beni consiste nel fatto che questa, a differenza della comunione ordinaria, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 10.03.1988 n.311, non è una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensì una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di  essa e non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art.194 c..c)”(In termini, Cass. 19/03/2003 n.4033; conf. Cass. Sez. Un., n.7640 del 1998; Cass. n.284 del 1997; Cass. n.311 del 1988; Trib. Pescara 23/04/2012).

Riassumendo in breve:
se la quota non esiste come bene giuridico autonomo, diretta conseguenza sarà che non potrà neanche essere pignorata, derivandone che:
il bene sarà messo in vendita o assegnato per l’intero; lo scioglimento della comunione legale si avrà limitatamente al bene staggito; lo scioglimento si perfeziona al momento del trasferimento del bene e cioè con la pronuncia del decreto di trasferimento; il coniuge non debitore avrà diritto ad ottenere il controvalore lordo del bene ricavato nel corso della stessa procedura esecutiva; non potranno addebitarsi al coniuge debitore le spese della procedura stessa.

Ancora, assoggettare ad espropriazione forzata del bene anche il coniuge non debitore ma comunque egualmente contitolare, fa nascere l’obbligo per il creditore procedente di notificare il pignoramento anche al non debitore, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato.
Dovrà altresì essere applicato con riferimento a quest’ultimo il disposto di cui agli artt. 498 e 567 c.p.c, rispettivamente la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e il deposito della documentazione ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, ciò al fine di non pregiudicare i diritti di terzi sul medesimo bene.

Nel contesto dell’esecuzione forzata che attinge i beni della comunione legale per le obbligazioni personali del singolo coniuge, l’altro diviene, pertanto, soggetto passivo del processo, con gli stessi diritti e doveri del debitore.

Sulla scorta di questi postulati, i giudici di legittimità osservano che la ricostruzione più coerente con tali premesse sia quella di sottoporre il bene a pignoramento per l’intero, seppur debitore sia solo uno dei coniugi.

Dunque, sembrerebbe ormai superata la soluzione di pignoramenti sulla quota (virtuale) del bene in comunione, invalsa nella prassi di alcuni uffici di merito e sostenuta da una parte della dottrina.

I NUOVI PRINCIPI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DEL 2013

Alla luce, quindi, di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale, possiamo fissare, anche per chiarezza espositiva, alcuni corollari:

  1. Il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrà essere pignorato per l‘intero e non sulla singola quota, seppur ad agire sia il creditore particolare del singolo coniuge debitore!!
  2. La trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari dev’essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione, facendo altresì menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione. (Cass. 3526/2023)
    Ciò consente anche di evitare il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perché non segnalate dall’Agenzia del Territorio- Servizio Pubblicità immobiliare.
  3. Il pignoramento dovrà essere notificato anche al coniuge non debitore. Passaggio necessario quello ora descritto, al punto che l’esecuzione forzata sull’intero bene in comunione legale deve ritenersi improcedibile qualora il pignoramento non sia stato notificato e trascritto, oltre che nei confronti del coniuge debitore, anche del coniuge che debitore non è (così Trib. Viterbo, 10 ottobre 2019).
  4. Il debitore sarà destinatario dell’ingiunzione ex. art 492 c.p.c., nonché dell’avviso ex art 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.
  5. La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell’art 567 c.p.c. dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.
  6. Con il decreto di trasferimento sarò ordinata la cancellazione anche delle ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.
  7. Il 50 per cento del ricavato della vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura esecutiva, che dunque ricadranno integralmente sul restante 50 percento.
  8. Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato della necessità di spiegare un intervento, trovando applicazione l’articolo 510, ultimo comma, c.p.c.

Ne discende che l’azione esecutiva del creditore non può che colpire il bene per l’intero, consentendo allo stesso l’attribuzione di un ricavato non eccedente la quota della metà spettante al coniuge obbligato.

In tal modo si scongiurano le difficoltà di alienazione della quota che non c’è e si tutela l’interesse del coniuge non obbligato mediante il riconoscimento in suo favore del diritto a far propria la parte del cinquanta per cento del ricavato della vendita forzata.

D’altronde, anche in un’ottica costituzionalmente orientata dell’apparato normativo, mancando al riguardo una specifica disciplina, il coniuge non debitore, assumendo le stesse vesti processuali di debitore esecutato, soggiace, chiaramente, alle sue stesse regole e fruisce dei medesimi strumenti di tutela e ciò fin dall’esordio: gli dovrà essere notificato il pignoramento; potrà regolarmente esperire l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.(ad esempio avverso gli atti che limitano o violano i suoi diritti alle metà del controvalore del ricavato), così come l’opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.( ad esempio avverso la pretesa creditoria che tralasci la presenza di beni personale del coniuge debitore idonei a soddisfare le pretese del suo creditore).
Per approfondimenti sulle opposizioni proponibili nel corso della procedura esecutiva consigliamo la lettura dell’articolo: Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze

PIGNORAMENTO PROMOSSO PRO QUOTA: POSSIBILI CONSEGUENZE

 

E, se il pignoramento è promosso pro quota anziché sull’intero bene in comunione legale, quale potrà essere la sorte di quest’ultimo??

Vien da sé che, sulla scorta del consolidato orientamento e ragionamento giurisprudenziale, il pignoramento così strutturato presenti dei chiari “difetti” di procedura.

La buona notizia è che molti tribunali italiani, infatti, si sono uniformati senza indugio alle indicazioni offerte in questo senso dalla Cassazione, optando per la dichiarazione di improcedibilità dei procedimenti esecutivi (anche già pendenti al 2013)  promossi solo sulla metà del bene in comunione, come accaduto per la procedura esecutiva promossa in danno di una nostra assistita presso il Tribunale di Vallo della Lucania, il cui giudice dell’esecuzione dichiara improcedibile la esecuzione forzata, rilevando principalmente due motivi:

1) l’erronea attribuzione alla stessa dell’intera proprietà del bene pignorato (ciò in quanto il bene era stato acquistato in regime di comunione tra i coniugi seppur, al momento dell’introduzione del pignoramento, i coniugi versavano in regime di separazione, in virtù di successiva convenzione matrimoniale).
In buona sostanza, il Ge rilevava che, nonostante tra i coniugi vigesse il regime di separazione dei beni, il bene pignorato ricadeva tra i vecchi acquisti effettuati n comunione e pertanto la proprietà era da attribuire ad entrambi i coniugi.

2) l’omissione dell’indicazione nel pignoramento che si trattava di bene pervenuto ai coniugi in virtù di acquisto effettuato in regime di comunione legale.

Alleghiamo qui il provvedimento scaricabile : estinzione per improcedibilità

DISCIPLINA TRANSITORIA

Chiaramente, non sono mancati orientamenti di merito volti a “salvare” queste procedure, adottando come soluzione di salvataggio l’estensione dell’originario pignoramento, da parte del creditore procedente, all’intero cespite oggetto di esecuzione forzata, nei modi e nei tempi consentiti.

Infatti, se appare chiara la linea da seguire per le procedure introdotte dopo il 2013, diverse sono le disposizioni circa la sorte dei pignoramenti precedenti e pendenti “sulla metà” dei beni comuni.

Alcuni Tribunali italiani, come detto, consentono l’estensione  “sanando” l’invalidità del primo pignoramento.

Tuttavia, non di rado, accade che il creditore, non provvede, come dovrebbe, ad eseguire un nuovo pignoramento sull’intero immobile, ma, invece, provvede a pignorare la restante quota di proprietà dell’altro coniuge convinto che, così facendo, il pignoramento si estende all’intero immobile.

Non è così!!

Infatti, il nuovo pignoramento della quota di un mezzo di proprietà, così come il precedente pignoramento della quota di un mezzo di proprietà del debitore esecutato, continua ad avere per oggetto un diritto inesistente, atteso che la quota, come già detto, non esiste nell’ambito della comunione legale, con la conseguenza che la presunta estensione del pignoramento, all’immobile nella sua interezza, non si è verificata.

Giunti al termine di questa analisi, appare chiaro, a parer di chi scrive, che il tema dell’espropriazione forzata dei beni facenti parte del regime della comunione legale dei beni, presenta notevoli complessità e minuzie.

È allora piuttosto importante in una simile procedura, essere assistiti da avvocati esperti del settore, oltre che costantemente aggiornati sulla materia esecutiva, in grado di adottare la migliore strategia difensiva garantendo al debitore esecutato la piena garanzia dei propri diritti, anche alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali.

Avv. p. Alessandra Verde
(Collaboratrice dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per conoscere invece del pignoramento immobiliare in comproprietà, si legga:  pignoramento immobiliare in comproprietà: chi paga le spese  oppure Pignoramento immobiliare: omessa notifica ai comproprietari

Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolarità del bene legga “Espropriazione dei beni in comproprietà, tutela del debitore esecutato .

Sulla divisone endoesecutiva si legga: Divisione endoesecutiva: tempi, costi e procedura

Sulla divisione ereditaria si legga: Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

 

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