Cosa è il termine per l’adempimento?
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Cosa è il termine per l’adempimento?

16 Luglio 2016 | Autore:
Cosa è il termine per l’adempimento?

Il termine per l’adempimento regola non l’efficacia del contratto ma l’esecuzione di un’obbligazione che prima della scadenza non sarà esigibile.

Il termine per l’adempimento indica il tempo in cui l’obbligazione deve essere eseguita ed attiene quindi all’adempimento della stessa.

Nella pratica non è facile talora distinguerlo dal termine apposto al contratto (cd. termine negoziale), ossia dal termine che condiziona il prodursi degli effetti del contratto stesso (termine iniziale o termine finale).

Anche il termine per l’adempimento va computato, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente, secondo le normali regole previste dal codice civile all’art. 1187, e quindi secondo il calendario comune, come affermato dall’art. 2963 c.c.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.

Il termine scadrà con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale pattuito.

Se il termine scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, se non vi sono usi diversi (secondo il combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c.). Non rilevano, invece, i giorni festivi intermedi (salvo che si sia espressamente pattuito che il termine vada computato esclusivamente a giorni lavorativi).

Il computo del termine a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese. Il termine determina un differimento, a vantaggio del debitore, e, quindi, una distinzione tra il momento nel quale l’obbligazione sorge e quello nel quale il creditore può chiederne l’esecuzione.

Prima del termine stabilito la prestazione è eseguibile dal debitore, ma non esigibile dal creditore: il termine per l’adempimento dell’obbligazione si presume, infatti, stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi. Si ritiene che il debitore possa eseguire immediatamente la prestazione anche se esisteva un termine concordato, perché, in assenza di contrarie indicazioni (che esplicitamente prevedano che il termine sia posto nell’interesse del creditore o di entrambe le parti), si deve ritenere che detto termine fosse posto solo nel suo interesse (art. 1184 c.c.).

Il debitore tuttavia, ai sensi dell’art. 1185 c.c., non può chiedere la restituzione di quanto ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine.

L’esecuzione dell’obbligazione dopo che è decorso il termine pattuito è comunque tardiva.

Si è affermato che l’inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, o comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel termine pattuito.

Si ribadisce l’esistenza del generale principio della configurabilità, come inadempimento, nel concorso delle altre condizioni di legge, del rifiuto di adempiere manifestato inequivocamente dal debitore, anche prima della scadenza del termine per l’adempimento (Cass. 9 gennaio 1997, n. 97).

Se il termine non è stabilito, il creditore, secondo il disposto dell’art. 1183 c.c., può esigere la prestazione immediatamente e il debitore può immediatamente eseguirla. La prestazione in questi casi è quindi immediatamente esigibile ed eseguibile.

Si è anche affermato che la prestazione può esigersi, indipendentemente dalla fissazione di un termine da parte del giudice, quando l’obbligato, sebbene non costituito in mora, ritardi l’adempimento oltre il limite della normale tollerabilità ovvero dimostri, con atti inequivoci, l’intenzione di non adempiere o, comunque, lasci trascorrere un lasso di tempo che sia ritenuto congruo rispetto ad una determinata obbligazione inadempiuta.

La Corte di Cassazione ha sostenuto che qualora manchi il termine di adempimento dell’obbligazione, il giudice, anche se il creditore non abbia praticamente proposto un’istanza di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 1183 c.c., può ritenere che si è verificato inadempimento, ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e riveli perciò la volontà di non adempiere (Cass., 23 luglio 1991 n. 8199).

Può, inoltre, essere accolta la domanda relativa alla risoluzione del contratto assumendo un ritardo nell’adempimento, anche se le parti non hanno concordato un termine finale e il creditore non ha provveduto a mettere in mora l’inadempiente.

Si è, infatti, affermato che la dimostrazione inequivoca della carenza nella volontà di adempiere oppure il ritardo oltre la normale tollerabilità in riferimento al tipo di prestazione da portare a termine, rendono quest’ultima esigibile a prescindere dalla fissazione di un termine; conseguentemente, è ammissibile anche la domanda diretta alla risoluzione del contratto (Trib. Padova, 23 ottobre 1996).

Se le parti hanno fissato per l’esecuzione dell’obbligazione un termine precedente a quello in cui il termine stesso viene pattuito, si determina una situazione analoga a quella in cui il termine non sia stato fissato.

La regola dell’immediata esigibilità della prestazione opera comunque con esclusivo riguardo al caso della mancata determinazione del tempo della medesima, mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene rimessa l’individuazione alla volontà di una delle parti, spetta al giudice stabilirlo su istanza del debitore — che intende liberarsi — o del creditore. Per cui nel caso in cui il termine dovesse essere stabilito dal debitore non è necessaria una proposizione di autonoma e specifica istanza da parte del creditore di fissazione del termine, la quale può ritenersi implicita nella domanda di condanna del debitore all’adempimento, con la conseguenza che il giudice può ritenere sussistente l’inadempimento dell’obbligato, una volta che reputi il ritardo di questi incompatibile con la natura della prestazione e, perciò, rivelatore della volontà di non adempiere (Cass., 28 novembre 1992, n. 12744).

È anche termine di adempimento quello che il creditore, pur in mancanza della determinazione del termine che gli avrebbe consentito di esigere immediatamente la prestazione, abbia concesso unilateralmente al debitore, al di fuori di un’apposita pattuizione, un cd. termine di tolleranza che di fatto determina una dilazione (Cass., 23 maggio 1004, n. 5021).

Nell’ipotesi in cui il contratto attribuisca ad una parte, contro il pagamento di una penale, la facoltà di eseguire la propria prestazione oltre un certo termine, la scadenza di questo comporta, nonostante la previsione di quel corrispettivo, l’immediata esigibilità della prestazione salvo che, con la pattuizione predetta, le parti abbiano voluto attribuire al debitore la facoltà di adempiere in un termine rimesso soltanto alla sua volontà; in questo caso peraltro, ancorché il creditore non abbia chiesto la fissazione giudiziale del termine, il giudice del merito può nondimeno ritenere inadempiente il debitore ove, al momento della richiesta di adempimento del creditore, sia già decorso un congruo intervallo temporale (Cass., 14 novembre 1989, n. 4841).

Il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza, solo allorquando il termine fosse stabilito esclusivamente a suo favore (art. 1185 c.c.). In tal caso egli può pretendere anche anticipatamente l’esecuzione della prestazione, che quindi è immediatamente esigibile, ma non eseguibile (ossia se anche il debitore volesse eseguirla, non potrebbe farlo senza il consenso del creditore).

Vi sono ipotesi nelle quali, in considerazione degli usi o della natura della prestazione ovvero per il modo ed il luogo dell’esecuzione, è necessario un termine, ossia vi è un lasso di tempo necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione.

Nelle ipotesi di termine necessario, se il termine non è stato fissato dalle parti, sarà stabilito dal giudice con pronuncia a carattere costitutivo, in modo congruo rispetto alla natura della prestazione ovvero al modo ed al luogo di esecuzione. Quando vi è un interesse della parte a conseguire la prestazione in un determinato (o entro un determinato) tempo si parla di termine essenziale.

La scadenza del termine senza che l’adempimento sia avvenuto determina la risoluzione di diritto del contratto (salva accettazione della prestazione tardiva).

L’essenzialità è da valutarsi quindi con riferimento all’interesse di una delle parti e può essere di natura soggettiva, quando deriva da un’espressa pattuizione o dall’insieme delle circostanze, oppure oggettiva, facendo sempre riferimento alla volontà delle parti, ma tenendo anche conto della natura e dell’oggetto della operazione che le parti intendevano realizzare.

Il termine per l’adempimento può essere rimesso alla volontà del debitore o del creditore.

Se invece le parti hanno convenuto che il termine per l’adempimento dovrà essere stabilito di comune accordo fra esse, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, poiché fin da tale momento il creditore poteva adire il giudice per ottenere la fissazione del termine (Cass., 14 marzo 1986, n. 1731).

Il giudice non può sindacare la congruità del termine conseguente all’invito ad adempiere previsto dall’art. 1183 c.c. In queste ipotesi se rispettivamente il debitore o il creditore non provvedono, sarà fissato dal giudice (ma nella seconda ipotesi è necessaria un’istanza del debitore). Il giudice chiamato a fissare il termine in assenza di una determinazione del debitore o del creditore dovrà rispettivamente tenere conto della situazione del debitore (e delle difficoltà per adempiere) e della natura della prestazione o della situazione del creditore (e della difficoltà a ricevere).

Occorre a questo punto evidenziare il criterio distintivo tra termine e condizione: esso va ravvisato nella certezza (nel termine) e nell’incertezza (nella condizione) del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l’assunzione di un obbligo o per l’adempimento di una prestazione. Ricorre infatti l’ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (Cass., 22 marzo 2001, n. 4124). Nel caso di evento futuro ma incerto, si configura una condizione.

Esistono discipline particolari riguardanti il termine di pagamento. Ad esempio, in materia di contratto di subfornitura, la legge 18 giugno 1998, n. 192 ha stabilito, fra l’altro, che:

– il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione e precisare gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna;

– il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione;

-può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, nel caso in cui esistano accordi particolari di natura collettiva sottoscritti nelle sedi deputate;

– in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve al subfornitore, senza necessità di costituzione in mora, interessi di mora prestabiliti dalla legge.

Va anche segnalato il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Esso stabilisce, come meglio si dirà in seguito, che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, come previsti dal decreto stesso, dalla data e con il tasso in esso previsti, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il-Recupero-dei-Crediti

Il termine si computa escludendo il giorno iniziale ma considerando l’intero giorno finale, fino al suo spirare; nel caso in cui il termine cada in giorno festivo, di diritto viene posticipato al successivo giorno feriale.

 

Prima della scadenza del termine, il debitore può, di norma, adempiere — ma non può chiedere la ripetizione di quanto eseguito — ed invece il creditore non può esigere la prestazione.

Se il termine non è stato fissato, ad entrambe le parti è lasciata facoltà di esigere od eseguire immediatamente l’obbligazione; se è stata rimessa alle parti la facoltà di stabilirlo e queste non provvedono, spetterà al giudice fissarlo.

In alcune ipotesi, infine il termine è cd. necessario, in quanto gli usi o la natura della prestazione ovvero il modo ed il luogo dell’esecuzione, richiedono un lasso di tempo necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione. In tale ipotesi, se il termine non è stato fissato dalle parti, sarà stabilito dal giudice con pronuncia ed avrà carattere costitutivo.

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