Parcella dell’avvocato con efficacia di titolo esecutivo: il CNF chiarisce l'ambito di applicazione

In base alla legge sull'equo compenso l'efficacia esecutiva del parere di congruità del COA vale solo nei rapporti dell’avvocato con i contraenti forti (Parere n. 2/2024)

In assenza di un intervento legislativo l’orientamento espresso nel Parere n. 24/2023 non può che essere confermato.

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale Forense nel Parere 21 febbraio 2024, n. 2 (testo in calce), in merito all’ambito di applicazione della Legge n. 49 del 2023 (legge sull’equo compenso).

Il quesito

Il COA di Firenze, con il proprio quesito, ha chiesto una revisione dell’orientamento espresso dal CNF nel parere n. 24/2023, sostenendo che la previsione di cui all’articolo 7 l. n. 49/2023 - secondo cui l’efficacia di titolo esecutivo dell’opinamento reso dal Consiglio dell’Ordine si applichi unicamente ai rapporti dell’avvocato con i c.d. contraenti forti – vanifichi nella sostanza la portata della legge in esame e contrasti:

a) con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;
b) con il fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Il parere

Secondo il CNF, alla rimeditazione dell’orientamento già espresso, osta il dettato normativo e, in particolare, l’articolo 2 della legge n. 49/2023, che delimita expressis verbis l’ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l’operatività alle seguenti ipotesi:

1) rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3

2) ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui al numero 1);

3) prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.

Dunque, è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera la disciplina speciale di cui all’articolo 7 della legge in questione.

In conclusione, per il CNF, per ottenere l’obiettivo di farne un istituto generale, bisogna attendere l’intervento legislativo. In tal senso, è stato presentato un disegno di legge finalizzato ad estendere tale misura. Il disegno di legge si propone, infatti, di premettere all’art. 7 in esame la seguente frase: “Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge” e ciò al precipuo fine di estendere l’ambito di applicazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei c.d. clienti forti.

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