Rita, come funziona la pensione anticipata
Rendita integrativa temporanea anticipata: quando può essere richiesta, com’è tassata, chi sono i beneficiari.
L’Ape non è l’unica possibilità di anticipare la pensione, per i lavoratori non appartenenti alle categorie svantaggiate agevolati dalla Legge di bilancio 2017: per chi aderisce alla previdenza complementare, infatti, è possibile ottenere la Rita, una rendita integrativa anticipata.
Indice
Rita: come funziona
Il funzionamento della Rita è simile a quello dell’Ape, anche se i presupposti sono completamente diversi: in pratica, al lavoratore che aderisce alla previdenza integrativa viene erogato un trattamento temporaneo, che può essere richiesto a partire dal compimento dei 63 anni di età, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Ricordiamo che, attualmente, i requisiti per la pensione di vecchiaia sono pari a:
- 66 anni e 7 mesi per gli uomini e per le dipendenti pubbliche;
- 65 anni e 7 mesi per le dipendenti del settore privato;
- 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome.
A partire dal 2018, i requisiti per la pensione di vecchiaia saranno uguali per tutti e pari a 66 anni e 7 mesi. Per ottenere la pensione di vecchiaia, poi, sono necessari 20 anni di contributi e un assegno almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.
Il trattamento erogato al lavoratore dipende dai versamenti effettuati alla previdenza complementare. A differenza dell’Ape volontaria, per la Rita non viene applicata alcuna penalizzazione sulla pensione (una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia), in quanto la rendita anticipata non è erogata in forza di un prestito bancario, ma dei versamenti di contribuzione integrativa da parte del lavoratore e, eventualmente, dell’azienda.
La Rita può essere richiesta anche dai dipendenti pubblici; sia per i lavoratori pubblici, che per quelli del settore privato, la rendita è erogata solo se l’interessato termina l’attività lavorativa.
Rita: com’è tassata
La parte imponibile della rendita è assoggettata a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota dello 0.30% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare oltre il 15°; la riduzione massima della tassazione è pari al 6%.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, per determinare l’imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione stessa maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1 ° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1 ° gennaio 2007.
Rita e liquidazione
Alla pari di quanto previsto in merito all’Ape, al lavoratore pubblico avente diritto alla Rita cessato dal servizio la liquidazione (comunque denominata, Tfr, trattamento di fine servizio…) non viene corrisposta nei termini ordinari, in quanto la decorrenza per la corresponsione del trattamento parte dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In parole semplici, se il dipendente, una volta cessato dal servizio e liquidata la pensione di vecchiaia, percepisce il Tfs dopo 24 mesi, per l’Ape e per la Rita potrebbe attendere anche oltre 5 anni dalla cessazione del servizio e dalla corresponsione del trattamento temporaneo. Ha validità, difatti, non la cessazione dal servizio, ma la data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.