Art. 323 codice penale: Abuso d'ufficio | La Legge per tutti

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 323 codice penale: Abuso d’ufficio

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di pubblico servizio [358] (1) (2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento (3), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto (4) o negli altri casi prescritti, intenzionalmente (5) procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (6) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (7), è punito con la reclusione da uno a quattro anni (8).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità (9).

 

Giurisprudenza annotata

Abuso d'ufficio

In tema di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito.

Cassazione penale sez. III  18 dicembre 2014 n. 8977  

 

Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), ha natura plurioffensiva, considerato che è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale; ne consegue che, in tal caso, il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa e che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio.

Cassazione penale sez. VI  09 dicembre 2014 n. 52009  

 

Non si da assorbimento o consunzione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. in quello di cui all'art. 582 c.p., quandoché la condotta del pubblico agente si esaurisca nella mera produzione delle lesioni personali e ricorra tra i due illeciti il nesso teleologico di cui allo art. 61 n. 2 c.p., configurandosi invece un rapporto di concorso formale tra i reati, i quali offendono beni giuridici distinti (fattispecie relativa all'accusa mossa all'imputato che, nella sua qualità di Agente della Polizia di Stato, aveva sottoposto a maltrattamenti e violenze tre ragazzi, tratti in arresto in flagranza di reato in occasione di incidenti di piazza e poi condotti presso la Questura).

Cassazione penale sez. I  25 novembre 2014 n. 4584  

 

In tema di abuso d'ufficio, integra l'elemento oggettivo del reato il reclutamento del personale, da parte degli amministratori di una società "in house", senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dagli art. 35 e 36 d.lg. n. 165 del 2001. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'obbligo di attenersi a tali procedure nell'attività volta all'assunzione del personale deve ritenersi imposto dalle pregnanti connotazioni pubblicistiche della società "in house", intendendosi per tale una società costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo corrispondenti a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. V. Cass., sez. un. civ. n. 26283 del 2013).(Dichiara inammissibile, Trib. Pescara, 27/11/2012)

Cassazione penale sez. VI  14 novembre 2014 n. 48036  

 

Per configurare il reato di abuso d'ufficio è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo (confermata l'assoluzione per il direttore generale e il presidente del consiglio di amministrazione di una società gestore del servizio idrico accusati di aver assunto, con rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione a progetto, una serie di soggetti senza previo esperimento di procedure concorsuali o di selezione; nella specie, la valorizzazione come fine pubblico perseguito dagli agenti della necessità di ricollocare i dipendenti delle società estinte e l'assenza di altri elementi sintomatici ha fatto ritenere alla Corte che i ricorrenti non avessero perseguito favoritismi personali, escludendo il dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie contestata).

Cassazione penale sez. VI  14 novembre 2014 n. 48036  

 

Al fine di potersi affermare la penale responsabilità del politico, quale istigatore nel reato di cui all'art. 323 c.p., occorre dimostrare che il soggetto abbia fatto sorgere in altri il proposito criminoso ovvero lo abbia rafforzato, cioè una decisiva incidenza nella fase ideativa, precisando con quale forma essa si sia concretamente manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (confermata la sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato accusato di concorso in abuso di ufficio, per aver indotto la dirigenza della Azienda ospedaliera a nominare, in violazione di legge, quale Direttore di struttura complessa di chirurgia generale della stessa Azienda Ospedaliera, un proprio amico).

Cassazione penale sez. II  07 novembre 2014 n. 50021  

 

Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del maresciallo in servizio presso una Stazione dei Carabinieri che prima disponga la nomina in favore di alcuni arrestati, quale difensore di ufficio, di un avvocato non iscritto negli appositi elenchi e, poi, ne solleciti la nomina come difensore di fiducia attestando altresì falsamente nel verbale di arresto che uno degli interessati, pur interpellato, non aveva inteso conferire incarico ad altro difensore. (Annulla in parte senza rinvio, App. Cagliari, 18/07/2013 )

Cassazione penale sez. V  16 luglio 2014 n. 41191  

 

L'intermediazione, da parte di un Carabiniere, tra arrestato e difensore, finalizzato alla nomina dell'avvocato, quale difensore di fiducia del soggetto tratto in arresto, costituisce abuso d'ufficio, a prescindere da quale sia il movente intimo che spinge il pubblico ufficiale a tenere quella condotta, in quanto, da tale intermediazione, scaturisce un vantaggio patrimoniale indebito - dato da un rapporto professionale produttivo di oneri economici e correlativo guadagno - che viola il divieto di accaparramento di clienti di cui all'art. 19 codice deontologico forense e che non è obliterato dall'eventuale ulteriore fine lecito avuto di mira.

Cassazione penale sez. V  16 luglio 2014 n. 41191  

 

In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, la cui parte immediatamente precettiva impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, dopo aver concorso nel determinare l'adozione della delibera di trasferimento di un dipendente comunale ad altro servizio, in ragione del fatto che quest'ultimo, con la propria precedente attività, si era mostrato non funzionale agli interessi economico-politici della maggioranza politica dell'ente e del gruppo di potere che la sosteneva, aveva successivamente disatteso, assunta la qualità di Sindaco, i provvedimenti dichiarativi dell'illegittimità del trasferimento). (Rigetta, App. Messina, 08/05/2013 )

Cassazione penale sez. VI  24 giugno 2014 n. 37373  

 

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.234/1997, la portata applicativa dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) non si limita alle violazioni di legge in senso stretto ma vi rientrano anche le altre situazioni che integrano un vizio dell'atto amministrativo: dunque, anche le ipotesi di eccesso di potere e quelle di sviamento del potere, riconoscibili se il potere pubblico è stato esercitato al di fuori dello schema che ne legittima l'attribuzione. Il requisito della violazione di norme di legge è, quindi, integrato anche dalla sola inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art 97 Cost), per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi ed impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (riconosciuta, nella specie, la responsabilità del sindaco di una città aver disatteso il decreto del presidente regionale e il parare del consiglio di giustizia amministrativa, nel punto in cui sanciva l'illegittimità del trasferimento di un geometra, che si occupava della gestione tecnica del territorio e di quella economica finanziaria. Il sindaco aveva, secondo i giudici, cagionato intenzionalmente un danno professionale al geometra, poiché lo stesso appariva non funzionale agli interessi economico politici dell'amministrazione comunale e del gruppo di potere politico ed imprenditoriale che la sosteneva).

Cassazione penale sez. VI  24 giugno 2014 n. 37373  

 

In tema di abuso di ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione", non costituisce una forma di concorso morale nel reato in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la "raccomandazione" non ha di per sè un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 19/10/2011 )

Cassazione penale sez. V  16 maggio 2014 n. 32035  

 

Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia ed autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da una violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice, e distinta, valutazione da effettuare in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accettata illegittimità della condotta (assolti, nella specie, il rettore ed il direttore amministrativo di un'università che avevano indetto un concorso ad personam per favorire una dipendente trasformando il suo contratto precario in uno a tempo indeterminato: era nella discrezionalità dell'ente bandire una gara interna e la donna non conseguì alcun vantaggio indebito, atteso che aveva le doti professionali richieste, non mutavano le mansioni e condizioni economico-previdenziali, fu l'unica partecipante e poi rinunciò al posto).

Cassazione penale sez. VI  14 maggio 2014 n. 36076  



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