Fallimento: opposizione allo stato passivo; impresa agricola; forma societaria; attività prevalente del lavori dei soci; privilegio ex art. 2751bis, co. 4, c.c.; sussistenza.

Tribunale di Udine, decr. 27 marzo 2015. Presidente: BOTTAN GRISELLI; Relatore: ZULIANI.

Una volta rilevata in una società agricola la prevalenza del lavoro personale dei soci rispetto a quella degli altri fattori della produzione, deve essere riconosciuto il privilegio del coltivatore diretto all’imprenditore agricolo organizzato in forma sociale, dato che l’incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico e anche ritenuto che l’attribuzione del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice piccolo imprenditore agricolo non richiede il ricorso all’inammissibile integrazione analogica dell’art. 2751bis, n° 4, c.c. e “si impone per ragioni di coerenza sistematica ed in termini di interpretazione orientata sia dalla considerazione della “causa del credito” (art. 2745 c.c.) che alla migliore compatibilità con i principi costituzionali”. (Redazione) (Riproduzione riservata).