Responsabilità civile

Risoluzione per eccessiva onerosità

AltalexPedia, voce agg. al 29/04/2016

Ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.


Risoluzione per eccessiva onerosità

di Domenico Prosciutto

Nozione

Natura e fondamento

Il concetto di eccessiva onerosità

L’eccessiva onerosità nei contratti con una sola parte

L’eccessiva onerosità nei contratti aleatori

Nozione

Recita l’articolo 1467: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

Scomponendo la norma, si viene sinteticamente a delineare il seguente quadro, con questi presupposti:

  • il contratto deve essere a esecuzione continuata o periodica, o a esecuzione differita;
  • una delle due prestazioni deve essere divenuta eccessivamente onerosa rispetto all’altra;
  • l’eccessiva onerosità deve dipendere da eventi straordinari e irripetibili;
  • la risoluzione non è automatica ma dipende dalla volontà delle parti; la parte che deve eseguire la prestazione divenuta onerosa infatti può offrire di eseguirla lo stesso; mentre la parte che riceve la richiesta di risoluzione può offrire di riportare il contratto ad equità.

Natura e fondamento

Si tratta di un rimedio contrattuale che, secondo alcuni autori, si fonderebbe su uno squilibrio della causa. Il prezzo, da questo punto di vista, sarebbe sempre un elemento fondamentale della causa del contratto (si pensi alla compravendita, ove tradizionalmente la causa viene ravvisata nello scambio di cosa contro prezzo); nel momento in cui una delle due prestazioni cambia il suo valore e la sua esecuzione risulta improvvisamente troppo svantaggiosa per il debitore, l’alterazione va ad incidere sulla causa, e quindi sulla funzione economico sociale dell’accordo.

Secondo un’altra visione, invece, la causa come elemento del contratto non può mai mancare successivamente, se è presente nel momento della formazione. Ciò che viene meno, e che permette all’ordinamento di reagire sull’assetto contrattuale, è la volontà (ovviamente presunta) della parte. Se la prestazione diventa eccessivamente onerosa, infatti, ciò che viene meno non è tanto la causa, quanto l’accordo delle parti, in quanto i presupposti originariamente previsti per l’esecuzione del contratto sono venuti meno. Da questo punto di vista alcuni autori sostengono che tale norma sarebbe un’espressione particolare del più generale principio della presupposizione.

Il concetto di eccessiva onerosità

Lo squilibrio delle prestazioni, afferma la norma, deve dipendere da un evento straordinario (cioè un evento che statisticamente è poco frequente, con carattere di eccezionalità) e imprevedibile (deve essere cioè tale che i contraenti non lo avessero messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze).

La norma precisa poi – a rafforzare il concetto ove ce ne fosse ulteriormente bisogno - che non deve essere considerato straordinario e imprevedibile ciò che rientra nella normale alea del contratto. In ogni contratto infatti è insito un certo grado di alea, nel senso che è assolutamente normale che il prezzo delle merci, o dei materiali, vari nel corso del tempo. Ciò che si vuole evitare è che il contratto vincoli anche quando l’alea ha superato il livello di normale tollerabilità, come può accadere ad esempio a seguito di un evento atmosferico eccezionale, di una sommossa che impedisca il rifornimento di determinati beni, ecc.

Un problema particolare si crea nell’ipotesi in cui lo squilibrio delle prestazioni dipenda da colpa di una delle parti, in tal caso, secondo la dottrina più accreditata, l’ipotesi non sarà più disciplinata dall’articolo 1467 ma dal 1453, con la conseguenza che la scelta tra risoluzione e prosecuzione del contratto non potrà essere chiesta dalla parte che ha interesse a riequilibrare il sinallagma contrattuale, ma eventualmente solo da quella non in colpa.

In tal senso anche la giurisprudenza, che, in caso di squilibrio nel sinallagma contrattuale ha stabilito che (Cass. 16637/2013) “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai loro rispettivi interessi, ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle deviazione maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità  e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico sociale del contratto)”.

L’eccessiva onerosità nei contratti con una sola parte

Ai sensi dell’articolo 1468, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.

La norma effettua una precisazione ovvia, nel senso che quando ad obbligarsi non sono entrambe le parti, ma solo una, come nel comodato, nel mutuo o nel deposito e in generale in tutti i contratti unilaterali che trovano la loro fonte nell’articolo 1333, solo la parte obbligata ha la facoltà di chiedere il riequilibrio del contratto.

L’eccessiva onerosità nei contratti aleatori

Ai sensi dell’articolo 1469 la disciplina dell’eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.

La norma è in realtà superflua perché già l’articolo 1467 precisa che l’eccessiva onerosità non si applica quando l’alea ha carattere di normalità; deve probabilmente ritenersi che il legislatore abbia precisato il concetto per l’estrema importanza che riveste la norma nell’economia contrattuale, tanto è vero che per alcuni contratti, come l’appalto, è stata dettata una disciplina apposita e ancora più precisa per delimitare i contorni dei rischi che i contraenti andranno a correre.

Precisa la giurisprudenza che il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l’alea sia, per legge o volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto l’aleatorietà non può derivare dall’apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull’efficacia e non sulla struttura del contratto, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell’alea normale di un contratot sottoposto a condizione sospensiva (Cass. 5050/2013). 

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