la riforma Cartabia
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La riforma Cartabia e il processo civile in breve

La Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149) ha cambiato, anche, il processo civile.

L’ottica fondamentale è quella di snellire e accelerare i tempi di tale processo, così da decongestionare il lavoro dei tribunali. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto (solo il tempo ce ne darà certezza) tramite:

  • un allargamento delle competenze del giudice di pace;
  • l’anticipazione delle preclusioni (la causa potrebbe già andare in decisione in prima udienza);
  • la riduzione della competenza del collegio.

Vediamo i punti salienti di tale intervento normativo.

Disposizioni operative fin da subito

Alcune norme sono entrate in vigore già dal 1° gennaio 2023, anche per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Il giudice può disporre che l’udienza si svolga tramite collegamenti audiovisivi a distanza o tramite deposito di note scritte. Questa possibilità non sussiste nel caso di escussione testi o quando è necessaria in udienza la presenza di alcuni soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice (artt. 127, comma 3, 127 -bis, 127-ter e 193, comma 2, c.p.c. e art. 196-duodecies delle disp. att. c.p.c.).

Sempre il 1° gennaio 2023 sono entrate in vigore le norme che modificano il ricorso per Cassazione e le disposizioni in merito al rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.).

A prescindere da tali eccezioni, la riforma Cartabia ha prodotto i suoi effetti dal 28 febbraio 2023.

Le notificazioni

Viene introdotto l’obbligo della notifica tramite PEC se il destinatario è soggetto obbligato ad avere un indirizzo PEC o abbia eletto domicilio digitale (ex d.lgs. n. 82/2005).

Inoltre, la Riforma Cartabia ha inserito nell’art. 147 c.p.c. due nuovi commi, specificando che le notificazioni a mezzo PEC (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) possono essere eseguite senza limiti orari.

Il procedimento di cognizione davanti al tribunale

Una delle novità più rilevanti è certamente il cambiamento del contenuto dell’atto di citazione. Oltre a dover essere chiaro, specifico e sintetico deve avere due nuove formule.

La prima, che sussiste qualora la domanda sia sottoposta a condizione di procedibilità, consiste nel dare atto (appunto nell’atto di citazione) che la domanda è soggetta ad una determinata condizione di procedibilità e che tale condizione è stata soddisfatta. Verrà, quindi, allegato il verbale negativo di conciliazione.

La seconda formula, invece, è un nuovo avvertimento che l’attore deve fare al convenuto, ovvero che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i procedimenti davanti al tribunale, fatte salve alcune eccezioni e che la parte, se vi sono i presupposti di legge, può presentare specifica istanza.

Una delle parti più rilevanti è la rimodulazione dei termini.

In primo luogo tra il giorno della notifica dell’atto citazione e quello dell’udienza di prima comparizione, devono trascorrere almeno 120 giorni liberi, mentre la costituzione del convenuto deve avvenire 70 giorni prima dell’udienza indicata dall’attore.

E ancora, a seguito della riforma, prima dell’udienza di comparizione (art. 183 c.p.c.), le parti devono depositare le c.d. memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (che coincidono con le precedenti memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.). I termini nuovi sono così definiti:

  • la prima memoria deve essere depositata almeno 40 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione;
  • la seconda memoria almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione;
  • la terza almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione.

Viene così completamente ridefinita la prima udienza di comparizione.

Le parti devono comparire personalmente e la mancata comparizione, senza giustificato motivo, è un comportamento valutabile dal giudice, poiché quest’ultimo, in udienza di prima comparizione, deve interrogare liberamente le parti, chiedendo opportuni chiarimenti con riferimento ai fatti allegati. Il giudice procede poi al tentativo obbligatorio di conciliazione e se questo dà esito negativo, lo stesso giudice può provvedere in merito alle istanze istruttorie o riservarsi ed emettere successiva ordinanza.

Qualora si raggiunga la prova dei fatti costitutivi specificati dall’attore e le difese del convenuto siano manifestamente infondate, il giudice può emettere ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183-ter c.p.c.). Al contrario se la domanda dell’attore sia manifestamente infondata (o manchi la sanatoria dell’atto di citazione) il giudice può adottare ordinanza di rigetto della domanda (art. 183-quater c.p.c.).

Le due ordinanze sono emanate solo su istanza di parte.

Il nuovo rito semplificato

Un’altra novità inserita dalla Riforma Cartabia è che il giudice, una volta valutata la complessità della lite e della istruzione probatoria da effettuare, nonché sentite le parti al riguardo, può decidere (con ordinanza non impugnabile) che il processo segua le forme del nuovo rito semplificato.

Questo rito non è più definito dall’art. 702-bis ma dagli artt. 281-decies c.p.c. e ss..

L’istruttoria e la fase decisoria

Qualora non sussistano le circostanze per il rito semplificato, dopo la prima udienza di comparizione, il giudice dispone una nuova udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.

E una volta conclusa l’istruttoria, si procede con la fase decisoria, in quanto il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione. Fissa l’udienza, a trattazione scritta, e concede alle parti tre termini perentori:

  • fino a 60 giorni prima dell’udienza per depositare le note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni;
  • fino a 30 giorni prima dell’udienza per le comparse conclusionali;
  • fino a 15 giorni prima dell’udienza per le memorie di replica.

Oltre alla trattazione scritta, la Riforma del 2022 ha individuato lo schema della trattazione mista (a seguito di istanza di parte) e quello della trattazione orale.

Nella prima ipotesi il giudice dispone lo scambio delle sole note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali. Non vi sarà lo scambio delle memorie di replica. Nella seconda ipotesi, invece:

  • per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e individua l’udienza per la discussione orale della causa;
  • per le cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore dà un termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e un altro termine per il deposito di note conclusionali.

Il procedimento davanti al giudice di pace

Per quanto riguarda il procedimento dinnanzi il giudice di pace viene elevata la soglia per le cause che possono essere trattate:

  • per quelle relative a beni mobili fino a € 10.000 euro;
  • per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a € 25.000.

Le disposizioni individuate per il procedimento semplificato di cognizione verranno applicate anche a tale giudizio. La domanda dell’attore ha le forme del ricorso (non più dell’atto di citazione).

In prima udienza il giudice ha l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, continua con l’istruttoria necessaria oppure manda la causa in decisione.

Anche per tale procedimento valgono le disposizioni sul processo civile telematico.

Il giudizio in appello

Anche al giudizio di secondo grado si cerca di assicurare celerità e semplificazione. Viene eliminato il “vecchio” filtro (ex art. 348 bis c.p.c.) per inserirne uno differente, ovvero la discussione orale della causa (ex art. 350-bis c.p.c.).

Inoltre, il consigliere istruttore avrà il compito di gestire tutti gli incombenti che precedono la fase decisoria. Trattasi di un modello simile a quello individuato nel rito davanti al tribunale in composizione collegiale, ove la fase della decisione è riservata al collegio, le altre fasi sono trattate innanzi al giudice istruttore.

Infine, con riferimento al contenuto, l’appello deve essere motivato; per ogni motivo bisogna indicare a pena di inammissibilità, chiaramente, sinteticamente e specificatamente:

  • il capo della decisione di prime cure impugnato;
  • le censure mosse alla ricostruzione dei fatti realizzata dal giudice di primo grado;
  • le violazioni di legge e il loro valore nella decisione impugnata.

Non viene modificato il termine minimo tra il giorno della notifica e quello della prima udienza. La Cartabia ha eliminato il rinvio all’art. 163 c.p.c., quindi tra la notifica dell’atto di appello e il giorno dell’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni o di 150 giorni nel caso di residenza all’estero.

L’art. 343 c.p.c. specifica che la comparsa di risposta dell’appellato deve essere depositata entro 20 giorni prima dell’udienza di comparizione individuata nell’atto di citazione dall’appellante.

Il procedimento in Corte di Cassazione e il particolare caso di revocazione

Viene modificato, anche qui, il c.d. filtro in Cassazione, sempre per individuare un procedimento più celere soprattutto quando si rileva un ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato. Qualora il giudice filtro individua uno di questi esiti ne dà comunicazione alle parti così che queste possano o richiedere la camera di consiglio o rinunciare al ricorso.

Il ricorso deve esporre in modo chiaro e essenziale i fatti in causa e i motivi per cui si chiede la cassazione. Ogni motivo deve riferirsi a un documento inerente e quest’ultimo deve essere richiamato nel motivo per una maggiore comprensibilità (art. 366 c.p.c.).

Viene, poi, prevista l’udienza pubblica solo nei casi in cui la questione di diritto abbia una particolare rilevanza.

Infine, il nuovo art. 391 quater c.p.c. individua la possibilità di impugnare, per revocazione, le decisioni passate in giudicato, con un contenuto dichiarato dalla Corte di Strasburgo contrario alla CEDU.

 

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Fonti normative:

  • D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;
  • artt. 127, comma 3, 127 bis, 127 ter c.p.c.;
  • art. 147 c.p.c.;
  • art. 171 ter c.p.c.;
  • artt. 183, 183 ter, 183 quater c.p.c.;
  • art. 193, comma 2, c.p.c.;
  • art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.;
  • art. 281 decies c.p.c.;
  • art. 343 c.p.c.;
  • art. 350 bis c.p.c.;
  • artt. 363 bis e 366 c.p.c.;
  • art. 391 quater c.p.c.;