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La nullità è rilevabile d’ufficio solo se i documenti su cui si fonda risultano dagli atti

Secondo la Suprema Corte, il vizio può essere rilevato in ogni stato e grado ma solo ove siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza, non importando che essa non sia stata rilevata né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito – di Avv. Riccardo Stefan

Nel caso sottoposto alla cognizione della Suprema Corte, il ricorrente, tra le varie censure, ha lamentato che la sentenza gravata ha considerato tardiva l’eccezione di nullità del contratto di locazione, nonostante si trattasse di un’eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 c.c.). In particolare, ha sostenuto che la locazione fosse stata stipulata in violazione del regolamento comunale secondo cui il canone locatizio andava determinato dopo un’apposita perizia estimativa. Detto regolamento costituiva una fonte del diritto vincolante tra le parti, che il Comune ha invece disapplicato.

La Corte di Cassazione ha in primo luogo rammentato che la nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato (ossia la rilevanza in iure dei fatti che le integrano), non è condizionata all’onere di allegazione della parte che dell’eccezione può beneficiare di tali fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto. È però pur sempre condizionata dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata. Le preclusioni processuali assumono rilievo con riguardo all’introduzione dei fatti – su cui le eccezioni si fondano – nel momento in cui il codice di rito ammette che possano essere dedotti.

I giudici di legittimità hanno quindi ricordato la decisione con cui le Sezioni Unite (sent. 10531/2013) hanno affermato la possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte.

La parte che intenda fa valere un’eccezione in senso lato non può quindi articolare nuovi mezzi di prova oltre il limite delle preclusioni istruttorie o in appello, in quanto il fatto posto a fondamento dell’eccezione deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio.

Un conto è permettere che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni e anche in appello (o che il giudice rilevi) fatti già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti. Un altro conto sarebbe consentire di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti. In tal modo, si riaprirebbe una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell’ordinato svolgimento del processo.

In tal senso, deve leggersi anche il dettato normativo, ricordando che l’art. 345 c.p.c., in materia di appello, dispone che non possano proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio e che non siano ammessi nuovi mezzi di prova né prodotti nuovi documenti (salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile). In altre parole, in appello è ammessa l’allegazione o la rilevazione d’ufficio di nuove eccezioni in senso lato e mere difese ma non nuove prove, anche se dirette a provare i fatti oggetto di tali eccezioni e difese.

In conclusione, la Suprema Corte, ha affermato che: «La valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure, né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza».

Cass. Civ, Sez. III, Ord., 23 febbraio 2024, n. 4867



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