Il patto di stabilità è un accordo con cui tu o il lavoratore (oppure entrambi!) vi vincolate per un certo periodo a non terminare il rapporto di lavoro: se vincoli solo il lavoratore, dovrai prevedere un corrispettivo economico (es: maggiore retribuzione) o non (es: formazione)
Un po’ di contesto
Il patto di stabilità (o di durata minima) è un periodo “vincolato” durante il quale:
- tu ti impegni a non licenziare il lavoratore
- il lavoratore si impegna a non dimettersi
Caratteristiche del patto di stabilità
La clausola di stabilità non è prevista per legge, quindi non ci sono regole precise. In genere, però, il patto di stabilità:
- è limitato nel tempo
- può prevedere un corrispettivo economico (e.g. maggiorazione della retribuzione minima) o di altro tipo (e.g. formativo). Se l’accordo vincola solo il lavoratore, il corrispettivo è obbligatorio1
- può elencare i casi specifici (diversi dalla giusta causa) in cui si può recedere anticipatamente e prevedere una penale a carico del lavoratore se recede al di fuori di questi casi
- può essere inserito nel contratto di assunzione o concordato dopo
A cosa serve?
Ecco alcuni casi in cui potrebbe esserti utile un patto di stabilità:
- per garantire continuità al rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo
- per ammortizzare i costi della formazione, se assumi un lavoratore per inserirlo in uno specifico programma formativo aziendale
- per assicurarti che un il lavoratore, magari assunto per portare avanti uno specifico progetto, non decida di andar via da un giorno all’altro
Possibilità di recesso
Sia tu che il dipendente potete interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro per:
- giusta causa (dimissioni o licenziamento): un evento che non permetta la prosecuzione, nemmeno temporanea, della collaborazione
- impossibilità di rendere la prestazione (e.g. il lavoratore viene arrestato!)
Domande Frequenti
Cosa succede se una delle parti interrompe il contratto prima del tempo senza giusta causa?
Se lo fa il lavoratore, potrai chiedergli di risarcirti il danno (es: costi di formazione o reclutamento), che di solito è già quantificato in una penale che prevedi all’interno del patto. Se lo fai tu, il lavoratore potrà chiedere che gli vengano pagate le mensilità che gli sarebbero spettate fino al termine previsto dal patto di stabilità.
Fonti
- Cass. 14457/2017
- Cass. 17010/2014
- Art. 1382 c.c.
- Quando invece, l’interesse è sia tuo che del lavoratore, potresti anche non inserirlo. ↩︎