Società per azioni: significato, caratteristiche e come funziona
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17 Maggio 2024
9:00

Società per azioni: significato, caratteristiche e come funziona

La società per azioni è una società in cui le quote di partecipazione di ogni socio sono costituite da azioni: esse hanno, inoltre, personalità giuridica e godono di autonomia patrimoniale perfetta. Vediamole in dettaglio.

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Società per azioni: significato, caratteristiche e come funziona
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La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitali in cui le quote di partecipazione di ogni socio sono costituite da azioni: essa ha, inoltre, personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale perfetta, come stabilito dalla disciplina delineata dagli artt. 2325 e ss. del Codice civile.

Questo vuol dire che i soci non rispondono delle obbligazioni sociali, ma ne risponde la società con il proprio patrimonio.

Le società per azioni possono essere aperte o chiuse a seconda che facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Con l’adozione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, è stata attuata una riforma organica della società per azioni ed è stata prevista la possibilità di costituire anche la società per azioni unipersonale, con limitazione della responsabilità del socio unico, a eccezione dell’ipotesi in cui il versamento dei conferimenti nella loro totalità non sia stato effettuato contemporaneamente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo o fino a quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362 c.c.

Con l’adozione della riforma citata, in via generale, è stato conferito maggior risalto all’autonomia negoziale dei soci e in questa direzione è stata prevista, ad esempio, la possibilità di dar vita a categorie eterogenee di azioni.

Seguendo la stessa linea d’onda, sono stati disciplinati i cosiddetti patti parasociali.

Vediamo, in dettaglio, cosa sono le società per azioni e qual è la disciplina applicabile.

Cosa si intende per società per azioni (S.p.a.)

La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitali caratterizzata dal fatto che la quota di partecipazione di ciascun socio è rappresentata da un’azione. Essa, inoltre, ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

L’autonomia patrimoniale perfetta della società per azioni è scolpita dall’art. 2325 c.c. ove è espressamente stabilito, al comma 1, che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

A questa regola di carattere generale vi è una sola eccezione, tracciata dall’art. 2325, comma 2: per le obbligazioni sociali risponde illimitatamente il socio con il suo patrimonio se le stesse sono sorte nel periodo in cui appartenevano soltanto a quest’ultimo se i conferimenti non sono stati effettuati secondo quando previsto dall’art. 2342 o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362.

All’art. 2342 c.c. è tracciata, in dettaglio, la disciplina dei conferimenti. Viene prima di tutto chiarito che, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve essere effettuato in denaro.

Nel momento in cui viene sottoscritto l’atto costitutivo, inoltre, deve essere versato in banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro.

Nel caso in cui la società venga costituita con atto unilaterale, va invece versato l’intero ammontare dei conferimenti.

Allo stesso modo, se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

Dunque, nella società per azioni, risponde per le obbligazioni sociali il socio unico quando non sia stato effettuato il versamento per intero dei conferimenti al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo (o entro novanta giorni quando sia venuta meno la pluralità dei soci) o fino a quando non sia effettuata la pubblicità secondo quanto prescritto dall’art. 2362 c.c.

Tale ultima disposizione prevede che quando le azioni appartengono a una sola persona, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Le società per azioni si differenziano a seconda che siano aperte o chiuse.

Le società per azioni aperte fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e le loro azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante o sono quotate nell’ambito dei mercati regolamentati, cosa che non accade per quelle chiuse.

Secondo quanto stabilito dall’art. 2325-bis, sono considerate società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Alle società quotate in mercati regolamentati si applica, oltre alla disciplina prevista dal Codice civile, anche quella speciale contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Per le società autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria si applica, invece, come disciplina speciale, il T.U. in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Come funziona la società per azioni

Nella società per azioni le quote di partecipazione di ciascun socio sono rappresentate da azioni.

Essa, inoltre, ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

A questa regola di carattere generale vi è una sola eccezione, tracciata dall’art. 2325, comma 2: per le obbligazioni sociali risponde illimitatamente il socio con il suo patrimonio se le stesse sono sorte nel periodo in cui appartenevano soltanto a quest’ultimo se i conferimenti non sono stati effettuati secondo quando previsto dall’art. 2342 o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362.

Le società per azioni si differenziano a seconda che siano aperte o chiuse.

Le società per azioni aperte fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e le loro azioni sono diffuse tra il pubblico in mura rilevante o sono quotate nell’ambito dei mercati regolamentati, cosa che non accade per quelle chiuse.

Secondo quanto stabilito dall’art. 2325-bis, sono considerate società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il valore nominale di ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale sociale, se tale valore è determinato nello statuto (art. 2346 c.c.).

Qualora non venga indicato il valore nominale delle azioni, “le disposizioni che a esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse” (art. 2346 c.c.).

A ogni socio deve essere assegnato un numero di azioni che risulti proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

Le azioni assegnate al socio non possono avere un valore superiore a quello del suo conferimento.

In nessun caso il valore dei conferimenti, infatti, può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2346 c.c.).

Le azioni sono indivisibili, esse devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art. 2348 c.c.).

Tuttavia, all’art. 2348 c.c. è anche prevista la possibilità di creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per ciò che concerne l'incidenza delle perdite.

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto che risulti dalla liquidazione (art. 2350 c.c.).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, secondo quanto previsto dall’art. 2351 c.c..

Lo statuto può tuttavia prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, oppure con diritto di voto limitato a particolari argomenti, o ancora, con diritto di voto subordinato al verificarsi di “particolari condizioni non meramente potestative” (art. 2351 c.c.).

Il valore di tali azioni, tuttavia, non può superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può anche prevedere che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

Quali sono le caratteristiche

Caratteristica precipua della società per azioni è rappresentata dal fatto che che la quota di partecipazione di ciascun socio è costituita da un’azione. Essa, inoltre, ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Per le obbligazioni sociali, dunque, risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

Tuttavia, per le obbligazioni sociali risponde illimitatamente il socio con il suo patrimonio se le stesse sono sorte nel periodo in cui appartenevano soltanto a quest’ultimo se i conferimenti non sono stati interamente versati al momento della costituzione dell’atto costitutivo (o entro novanta giorni quando sia venuta meno la pluralità dei soci) quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362.

Tale disposizione prevede che quando le azioni appartengono a una sola persona, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

I titoli azionari, secondo quanto stabilito dall’art. 2354 c.c., possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.

Fino a che le azioni non sono interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare (art. 2354 c.c.):

  • “la denominazione e la sede della società”;
  • “la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta”;
  • “il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale”;
  • “l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate”;“i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti".

Nello statuto possono essere previste delle particolari condizioni per il trasferimento delle azioni nelle ipotesi in cui vi siano azioni nominative e in caso di mancata emissione di titoli azionari (art. 2355-bis).

Lo statuto può vietarne, invero, il trasferimento per un periodo non superiore ai cinque anni.

Qualora venga effettuato il trasferimento di azioni non liberate, coloro che hanno trasferito tali azioni restano obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

La costituzione della società per azioni

La società per azioni si può costituire se esiste un capitale minimo, che secondo quanto stabilito dall’art. 2327 c.c., deve essere non inferiore a 50.000,00 euro.

La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, e l’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, deve contenere gli elementi indicati dall’art. 2328 c.c.:

  • “il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi”;
  • “la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie”;
  • “l'attività che costituisce l'oggetto sociale”;
  • “l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato”;
  • “il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione”;
  • “il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura”;
  • “le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti”;
  • “i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori”;
  • “il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società”;
  • “il numero dei componenti il collegio sindacale”;
  • “la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”;
  • “l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società”;
  • “la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere”.

Nello statuto, invece, sono contenute le norme relative al funzionamento della società e in caso di contrasto tra le clausole contenute nell’atto costitutivo e quelle contenute nello statuto, sono queste ultime a prevalere.

Ai fini della costituzione della società per azioni deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale e devono essere rispettate le previsioni di legge quanti ai conferimenti.

Se le leggi speciali richiedono particolari condizioni per la costituzione della società, queste devono essere rispettate (art. 2329 c.c.).

Una volta redatto l’atto costitutivo, questo deve essere depositato dal notaio entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

All’atto costitutivo va allegata la documentazione che comprova la sussistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società.

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, l’ufficio del registro delle imprese provvede a iscrivere la società nel relativo registro.

Una volta effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista la personalità giuridica.

La società per azioni può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2333 c.c.

A tal fine deve essere redatto un “programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo”.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, va depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (art. 2333 c.c.).

Le società per azioni, a seguito della riforma effettuata con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, possono essere pluripersonali o unipersonali.

Anche nella società per azioni costituita da un socio unico, dunque, è presente il beneficio dello schermo societario: delle obbligazioni sociali, infatti, risponde anche in questo caso la società con il proprio patrimonio e non il socio.

La responsabilità illimitata del socio si configura solo nell’ipotesi in cui non sia effettuata la totalità dei conferimenti al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo o non siano adottate le forme di pubblicità prescritte dall’art. 2362 c.c.

Tale ultima disposizione prevede che quando le azioni appartengono a una sola persona, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Nullità della società per azioni

Interessante notare come il legislatore abbia previsto una disciplina specifica in tema di nullità della società per azioni, tracciata dall’art. 2332.

Viene infatti previsto che, a seguito dell’iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata solo nei seguenti casi:

  • “mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico”;
  • “illiceità dell'oggetto sociale”;
  • “mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale”.

Si tratta, dunque, di ipotesi estremamente gravi che giustificano una pronuncia di di nullità della società.

Viene inoltre delineata una disciplina che circoscrive l’efficacia della dichiarazione di nullità stessa.

La dichiarazione di nullità, infatti, “non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese”.

Inoltre, “I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali”.

Con la sentenza che dichiara la nullità vengono nominati i liquidatori.

La nullità, inoltre, non può essere dichiarata se ne viene eliminata la causa e se viene data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese di tale eliminazione.

Dalla nullità, in definitiva, consegue lo scioglimento della società ma restano efficaci gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I patti parasociali

La disciplina dei patti parasociali è tracciata ai sensi degli artt. 2341-bis e 2341-ter.

I patti parasociali non possono avere una durata superiore ai cinque anni ma sono rinnovabili alla scadenza.

Essi hanno tale durata anche se viene stabilito un termine maggiore.

Possono avere a oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano o possono porre limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni in società che le controllano.

Essi, infine, possono avere a oggetto anche l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2341-ter, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

In caso contrario, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili.

L’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci viene convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L’assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, questi sono i compiti dell'assemblea ordinaria (2364 c.c.):

  • “approva il bilancio”;
  • “nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”;
  • “determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto”;“delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci”;
  • “delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti”;
  • “approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari”.

L'assemblea ordinaria va convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Questi sono invece i compiti dell’assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza (art. 2364-bis c.c.):

  • "nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza";
  • "determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto";
  • "delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza";
  • "delibera sulla distribuzione degli utili";
  • "nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti".

L'assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.).

L'assemblea viene convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione con un avviso che contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (art. 2366 c.c.).

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, ma dal computo vanno escluse le azioni prive del diritto di voto (art. 2368 c.c.).

Salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata (art. 2366 c.c.).

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando viene rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto.

L’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art. 2366 c.c.).

Le deliberazioni dell’assemblea possono essere considerate nulle o annullabili.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 2377 c.c..

La deliberazione, tuttavia, non può essere annullata in una serie di casi espressamente disciplinati dall’art. 2377 c.c.:

  • per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369”;
  • “per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta”;
  • “per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione”.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno devono essere proposte entro 90 giorni dalla deliberazione, ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 90 dalla data di questo (art. 2377 c.c.).

La deliberazione non può tuttavia essere annullata, se è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

La nullità delle deliberazioni è invece disciplinata dall’art. 2379 c.c.

La deliberazione è nulla nei seguenti casi:

  • quando non è convocata l’assemblea;
  • quando manca il verbale;
  • quando l’oggetto è impossibile o illecito.

La deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito (art. 2379 c.c.).

Le deliberazioni che che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili possono invece essere sempre impugnate, senza alcun limite di tempo.

I diritti e gli obblighi dei soci

Il socio, in primo luogo, ha diritto agli utili.

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto che risulti dalla liquidazione (art. 2350 c.c.).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, secondo quanto previsto dall’art. 2351 c.c..

Il socio ha poi il diritto di intervenire in assemblea quando gli spetta il diritto di voto (art. 2370 c.c.).

Quanto agli obblighi dei soci, va segnalata la disciplina relativa al conflitto di interessi.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile se la decisione reca un danno alla società.

Gli amministratori nella S.p.a.

L’organo amministrativo può essere costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e devono istituire gli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma.

Tale norma prevede che l'imprenditore “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Si tratta di una modifica introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) volta a prevenire la crisi d’impresa e a favorire la continuità aziendale.

L’amministratore ha dunque un ruolo centrale nella s.p.a. quanto a prevenzione della crisi d’impresa e quanto a garanzia della continuità aziendale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, la determinazione spetta all'assemblea.

Gli amministratori devono agire in modo informato; infatti ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381 c.c.)

La funzione di controllo nella S.p.a.

Organo di controllo della società per azioni è il collegio sindacale, di cui all’art. 2403 c.c., nelle ipotesi in cui nella società non venga adottato il sistema monistico o dualistico.

Il collegio sindacale ha infatti il compito di “vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” (art. 2403 c.c.).

Il collegio, inoltre, esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma ovvero nelle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato se previsto dallo statuto.

Per effettuare la loro funzione di controllo, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può inoltre chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio sindacale può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

La revisione legale dei conti, invece, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti, con tempestività.

In alternativa al sistema generale, lo stesso Codice civile prevede la possibilità che, in alternativa, sia adottato il sistema monistico o il sistema dualistico.

Il sistema dualistico, è quello previsto dall’art. 2409-octies ed è basato sulla presenza di un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza cui è affidata l’amministrazione e il controllo della società.

In questo sistema, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, che deve anche occuparsi dell'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086 c.c., secondo comma.

Le competenze del consiglio di sorveglianza, invece, sono le seguenti (art.2409-terdecies c.c.):

  • “nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea”;“approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato”;
  • “esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma”;
  • “promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione”;
  • “presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409”;
  • “riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati”;
  • “se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti”.

Nel sistema monistico, invece, è presente un consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno, cui sono affidati, rispettivamente, i compiti di amministrazione e controllo.

In tale ipotesi, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione (art. 2409-septiesdecies c.c.).

Questi sono i compiti previsti dal Comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies).

  • elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente”;
  • “vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione”;
  • “svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.

La differenza tra S.p.a. e S.r.l.

La differenza tra s.p.a. e s.r.l. è costituita dal fatto che nella s.r.l. le quote di partecipazione dei soci non sono costituite da azioni, come avviene per la s.p.a.

Anche nella s.r.l. come nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il capitale minimo per la costituzione della società, inoltre, ha una misura diversa per le due società: per le S.p.a. corrisponde a 50.000,00 euro, per le s.r.l. a 10.000 euro o 1 euro per le s.r.l. semplificate.

Inoltre, considerata la struttura complessiva della s.p.a. è logico immaginare che ci siano maggiori controlli interni.

La legge prevede, infatti, come obbligatoria la costituzione di un collegio sindacale interno alla s.p.a. o comunque di un organo con poteri penetranti di controllo.

Nella s.r.l., invece, l’art. 2477 c.c., dopo la riforma attuata con il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, prevede la possibilità di nomina di un organo di controllo e di un revisore, che è però è obbligatoria in determinate ipotesi: ad esempio, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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