Decreto Coesione, Anief in Senato: “Nessuna proposta risolutiva sul reclutamento, necessario affrontare il problema”. Emendamenti suggeriti - Orizzonte Scuola Notizie

Decreto Coesione, Anief in Senato: “Nessuna proposta risolutiva sul reclutamento, necessario affrontare il problema”. Emendamenti suggeriti

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“Nonostante le tante risorse investite sul decreto Coesione non stiamo affatto investendo per risolvere il problema del reclutamento, soprattutto per quanto riguarda il sostegno e i posti in deroga che dovrebbero essere trasformati in organico di diritto. Importante l’estensione dei contratti Pnrr per il personale Ata che dovrebbero essere estesi fino al 2026 così come per gli assistenti amministrativi e per i tecnici. Importante prevedere l’assunzione da Gps per il posto comune. Chiediamo anche la mobilità per il personale assunto con contratto a tempo determinato” queste in estrema sintesi le richieste del sindacato rappresentativo Anief.

Il sindacato ha ribadito dunque che è necessario adottare provvedimenti straordinari per la gestione dei dipendenti della scuola, che con oltre un milione e 200mila lavoratori – tra docenti, Ata e dirigenti scolastici – rappresenta di gran lunga il comparto più numero della pubblica amministrazione, come confermato in questi giorni dalla Ragioneria generale dello Stato: a chiederlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, dopo l’audizione di oggi pomeriggio della delegazione Cisal presso l’Ufficio di Presidenza Integrato della V Commissione di Palazzo Madama.

La posizione dell’Anief, rappresentata dalla segretaria generale Daniela Rosano ed espressa negli emendamenti al decreto legge n.60/2024, da presentare entro martedì 28 maggio, è sempre la stessa: “non è possibile continuare a gestire in questo modo un settore così importante e numeroso, il più folto della PA con il 25% di precari. Servono urgenti accorgimenti per assorbirli nei ruoli adottando le disposizioni normalmente attuate nei Paesi membri, ad iniziare dal doppio canale di reclutamento e quindi dall’utilizzo delle Gps per tutte le classi di concorso come per il sostegno agli alunni con disabilità”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

“Con i fondi del Pnrr – continua Pacifico – si è giustamente deciso di combattere la piaga degli abbandoni precoci della scuola? Bene, allora mettiamo a disposizione degli istituti le quote di risorse umane, docenti e Ata, di cui necessitano, soprattutto nei territori a più alto rischio dispersione, con elevata concentrazione di alunni alloglotti e con difficoltà di integrazione. È anche giunta l’ora di agire sul prolungamento fino al 2026 dei contratti, per tutta la durata del programma europeo di ripresa e resilienza, dei collaboratori scolastici assunti solo fino alla metà del prossimo mese. Come pure del riconoscimento dei titoli di studio, abilitazione e specializzazione su sostegno conseguiti all’estero”.

“Pensare di avere personale insegnante titolato e tenerlo fermo, con 250 mila posti che ogni anno continuano ad andare a supplenza annuale, costituisce un errore di fondo clamoroso che pagano prima di tutto i nostri alunni e studenti. Queste e altre richieste faremo a breve, attraverso appositi emendamenti, per migliorare il decreto legge Coesione; ne va di mezzo la qualità della didattica e dell’organizzazione delle nostre scuole”, conclude Pacifico.

Ecco gli emendamenti suggeriti da Anief

AS 1133

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

I.

Estensione contratti PNRR al 2026

 

Al comma 4 primo periodo le parole “fino al 15 giugno 2024” sono sostituite con “fino al 30 giugno 2026”.

Si inserisce infine “Per il periodo ulteriore si provvede mediante riallocazione delle risorse non utilizzate del PNRR.”

Motivazione: Considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR si ritiene opportuno prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per tutta la durata del programma anche in considerazioni delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.

II.

Assunzioni su posti in deroga

Si inserisce il comma 6

Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui all’articolo 40.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Vanno considerati l’aumento del numero dei contratti a tempo determinato raddoppiati dal 2015 al 2021 (Dati del Ministero dell’Istruzione) e ancora in crescita e l’urgenza di limitarne l’abuso così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva

Sui posti in deroga – oltre 70000 posti per il 2023/24 secondo dati del Ministero dell’Istruzione, attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122 per soddisfare il diritto allo studio e all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità – non possono essere disposte assunzioni a tempo indeterminato

Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

III.

Assegnazione provvisoria docenti

Si inserisce il comma 6

Sono attuati per le operazioni di mobilità dell’anno 2024/25 provvedimenti che rinnovano quanto contenuto nell’intesa tra MIM e OO.SS. del 13 giugno 2023 per consentire a tutti i docenti assunti a tempo determinato per il 2023/24 con incarico finalizzato al ruolo di partecipare alle procedure di assegnazione provvisoria.

Motivazione: l’Intesa tra MIM e OO.SS. del 13 giugno 2023 ha autorizzato per la mobilità 2023/24 i docenti assunti con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo a presentare domanda di assegnazione provvisoria cartacea al fine di evitare disparità di trattamento e consentire l’armonizzazione tra esigenze familiari e lavorative

Considerato che:

– i docenti che hanno superato la procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, sono assunti dapprima a tempo determinato e l’anno successivo in ruolo e che non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso.

– per il 2023/2024 anche la procedura di assunzione da GPS sostegno 2023/24 prevista dal commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. gli aspiranti sono stati assunti con incarico a tempo determinato, finalizzato al ruolo

È opportuno prevedere per tutte queste categorie di personale la possibilità di partecupare ai movimenti di mobilità annuale.

IV.

Assistenti tecnici in ogni comprensivo

Si inserisce il comma 6

È garantita a partire dall’anno scolastico 2024/2025 la previsione in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 111.

Motivazione: risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una stabile presenza del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche.

V.

Concorso abilitante restituzione somme partecipazione

Si inserisce il comma 6

È prevista la restituzione delle somme di cui all’articolo 3 comma 5 del Decreto Dipartimentale 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Motivazione: appare doverosa la restituzione delle somme versate dai partecipanti alla procedura abilitante che hanno legittimo interesse a riavere quanto era previsto dal bando per la partecipazione alla procedura.

VI.

Requisiti ITP per i concorsi

Si inserisce il comma 6

Sono prorogati al 31 dicembre 2025 i termini di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Motivazione: trattandosi dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi del personale docente tecnico pratico e in considerazione del fatto che il regime dei concorsi PNRR sarà concluso nel 2026 la previsione consente una più larga partecipazione alla fase transitoria dei concorsi.

VII.

Reclutamento da GPS posto comune

Si inserisce il comma 6

Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all’abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.

VIII.

Concorso straordinario

Si inserisce il comma 6

Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie del concorso di cui al comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo. Tutti i partecipanti al concorso di cui sopra accedono direttamente al percorso di 30 CFU di cui al comma 4 dell’articolo 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute. L’accesso ai percorsi abilitanti di 30 CFU fa seguito all’ODG 9/01114-A/091 presentato alla Camera dall’Onorevole Fabio Rampelli.

IX.

Idonei concorsi proroga graduatorie

Si inserisce il comma 6

All’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » si riscrive come segue « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali prioritariamente rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. »

Motivazione: appare irragionevole che docenti che hanno già superato tutte le prove concorsuali debbano ripetere la procedura concorsuale per essere assunti.

X.

Dimensionamento

All’articolo 5 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 l’alinea 83-ter è riscritta come segue

83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione: la proposta mira a garantire il mantenimento delle autonomie scolastiche previste per il 2024/25.

XI.

Indennità Direttori Servizi Generali ed Amministrativi

Si inserisce il comma 6

Al fine di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei Direttori SGA in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere e per valorizzare la figura professionale dei Direttori SGA all’interno del comparto scuola è istituita l’Indennità di posizione dei DSGA finanziata per euro 19.341.389, 93 comprensivi degli oneri a carico dello stato a partire dall’anno scolastico 2024-2025;

Al fine vincolato di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad adeguare la retribuzione accessoria dei Direttori dei Servizi Generali e amministrativi con particolare riferimento alla quota variabile dell’indennità di direzione il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato per l’anno scolastico 2024_2025 di euro 12.711.220,21 per l’anno scolastico 2025_2026 di euro 25.422.440,41per l’anno scolastico 2026_2027 di euro 38.133.660,62

Motivazione: Com’è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all’apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l’organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all’attuazione dell’offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole. Vale la pena rammentare, infatti, che secondo il testuale disposto della Tabella A del CCNL Istruzione e Ricerca 2007, il DSGA: “Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

XII.

Superamento divieto mobilità intercompartimentale

Si inserisce il comma 6

Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell’articolo 1.

Motivazione: la norma non ha nessun costo per lo Stato in quanto il personale scolastico impiegato in altra amministrazione sarebbe totalmente a carico dell’amministrazione richiedente. Superando il divieto si eviterebbe una discriminazione del personale scolastico che è l’unico personale del pubblico impiego ad esserne escluso. Inoltre verrebbe favorito un ottimale utilizzo del personale con particolari competenze del settore scolastico anche in altri settori della pubblica amministrare e ciò contribuirebbe al miglior funzionamento di tutto apparato del pubblico impiego.

XIII.

Mobilità intercompartimentale DSGA

Si inserisce il comma 6

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore SGA.

Motivazione: L’art.47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, se in via generale il MIUR non è soggetto a tale vincolo, ciò non è vero per alcuni dei suoi dipendenti ed, in particolare, per i DSGA. Infatti, la riforma degli ordinamenti professionali operata in tutti i comparti del pubblico impiego in virtù del Decreto Brunetta Dl 80/2021, dovrebbe limare le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inquadrato nell’area EQ al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti dovrebbe finalmente liberare le maglie della scuola alla mobilità intercompartimentale. Un’ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale dei DSGA integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse. Inoltre, dalla corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 47,95 e 101 dell’art. 1 della L. 311/2004, si può solo desumere che per il comparto scuola (genericamente inteso) non operi il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. La rilevante eccezione delle modalità di assunzione dei DSGA, per le motivazioni sopra esposte, non può non essere considerata. Com’è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all’apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l’organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all’attuazione dell’offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole.

XIV.

Disposizioni in materia di elevate qualificazioni nel comparto istruzione e ricerca

Si inserisce il comma 6

Le elevate qualificazioni presenti nel comparto istruzione e ricerca, corrispondenti alle categorie dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) delle scuole, dei Direttori amministrativi di Accademie e Conservatori, dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, sono collocate nell’area dirigenziale di istruzione e ricerca, in separata sezione, a decorrere dal triennio contrattuale 2022/2024.

La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione: Com’è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all’apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l’organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all’attuazione dell’offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole. Vale la pena rammentare, infatti, che secondo il testuale disposto della Tabella A del CCNL Istruzione e Ricerca 2007, il DSGA: “Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

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