09.05.2024 Icon

Che cosa sono le lettere di rinnovo delle condizioni economiche dei contratti di fornitura?

La Società di somministrazione operante nel libero mercato ha l’obbligo di informare i Clienti delle condizioni economiche che saranno loro applicate alla scadenza di quelle in corso di validità, secondo quanto previsto dal contratto di fornitura sottoscritto.
In particolare, per «condizioni economiche» si intende il prezzo della componente energia o componente materia prima gas e/o corrispettivo di commercializzazione e vendita CCV Luce/Gas.
Invece, le restanti componenti di spesa (relative alla materia energia/gas differenti da quelle prima indicate, spesa per il trasporto e gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema) si applicano in conformità a quanto definito e periodicamente aggiornato dall’ARERA.
Si prevede che, alla scadenza delle condizioni economiche, la Società di somministrazione riservi ai propri clienti le sue migliori proposte, previa valutazione dei prezzi del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica o gas in vigore al momento della definizione del prezzo delle nuove offerte.
Pertanto, con tali comunicazioni il Fornitore informa il Cliente delle nuove condizioni contrattuali, della decorrenza e durata delle stesse, prospetta una stima di spesa annua e, laddove prevista dalla regolazione vigente, la variazione rispetto ai dodici mesi precedenti.
Il suddetto rinnovo viene inviato al Cliente nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa (art. 13 del Codice di condotta commerciale) ovvero con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, a mezzo mail, PEC, posta ordinaria.
Sempre nel rispetto del Codice di condotta commerciale, l’obbligo di comunicazione si considera assolto con l’invio della stessa.
Tuttavia, deve evidenziarsi che non si tratta di una modifica unilaterale del contratto: ogni offerta commerciale sul mercato libero di energia elettrica o gas prevede che le condizioni economiche originariamente sottoscritte abbiano una validità temporale.
E non è un caso che, nelle medesime comunicazioni, il Cliente venga debitamente informato – a fronte della proposta di rinnovo contrattuale – della sua facoltà di non accettare le condizioni economiche comunicate: è libero, infatti, di recedere dal contratto di fornitura (senza oneri ed in qualsiasi momento), oppure di richiedere la chiusura del punto di fornitura. Aspetto quest’ultimo, puntualmente indicato nelle condizioni generali di fornitura di cui il cliente dispone fin dalla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Autore Agnese Lausdei

Associate

Milano

a.lausdei@lascalaw.com

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